La sentenza n. 212 del 2023 interviene in materia di trattenimento del richiedente asilo, nell’ipotesi in cui il soggetto formuli una domanda di protezione internazionale quando si trovi già in stato di detenzione e il Questore disponga la sua permanenza nel centro, valutando la domanda come strumentale ad impedire o ritardare l’esecuzione del rimpatrio. La Corte costituzionale, chiamata a valutare la legittimità della disciplina che stabilisce i tempi della convalida del nuovo provvedimento di trattenimento così disposto, pur dichiarando inammissibile la questione di legittimità per incompleta ricostruzione del quadro normativo rilevante, individua il momento da cui far decorrere i termini della convalida in quello dell’adozione del provvedimento formale che dispone il trattenimento in base al nuovo titolo. Inoltre, vengono avanzate alcune indicazioni pro futuro al giudice ordinario sulla valutazione della norma omessa dal rimettente, al fine di evitare l’indeterminatezza dei tempi del trattenimento. In questo contesto il riferimento a «prassi applicative distorte» sembra costituire un argomento a favore di una più precisa definizione dei tempi della procedura in questione, che tuteli la libertà personale del soggetto da indebite dilazioni temporali dovute ai ritardi dell’amministrazione di pubblica sicurezza.
Rafaiani, P. (2024). Tempi del trattenimento e “prassi applicative distorte”: la Corte costituzionale “sfiora” la disciplina della detenzione amministrativa dei migranti. Nota a Corte cost., sentenza n. 212 del 2023. OSSERVATORIO COSTITUZIONALE, 3, 270-282.
Tempi del trattenimento e “prassi applicative distorte”: la Corte costituzionale “sfiora” la disciplina della detenzione amministrativa dei migranti. Nota a Corte cost., sentenza n. 212 del 2023
Piergiorgio Rafaiani
2024
Abstract
La sentenza n. 212 del 2023 interviene in materia di trattenimento del richiedente asilo, nell’ipotesi in cui il soggetto formuli una domanda di protezione internazionale quando si trovi già in stato di detenzione e il Questore disponga la sua permanenza nel centro, valutando la domanda come strumentale ad impedire o ritardare l’esecuzione del rimpatrio. La Corte costituzionale, chiamata a valutare la legittimità della disciplina che stabilisce i tempi della convalida del nuovo provvedimento di trattenimento così disposto, pur dichiarando inammissibile la questione di legittimità per incompleta ricostruzione del quadro normativo rilevante, individua il momento da cui far decorrere i termini della convalida in quello dell’adozione del provvedimento formale che dispone il trattenimento in base al nuovo titolo. Inoltre, vengono avanzate alcune indicazioni pro futuro al giudice ordinario sulla valutazione della norma omessa dal rimettente, al fine di evitare l’indeterminatezza dei tempi del trattenimento. In questo contesto il riferimento a «prassi applicative distorte» sembra costituire un argomento a favore di una più precisa definizione dei tempi della procedura in questione, che tuteli la libertà personale del soggetto da indebite dilazioni temporali dovute ai ritardi dell’amministrazione di pubblica sicurezza.| File | Dimensione | Formato | |
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