L’ordinanza in commento concede nuovamente l’occasione per ripercorrere le principali tappe della giurisprudenza in materia di responsabilità del sanitario, nonché di riaffermare, in un caso di errata anestesia spinale, l’autonomia tra allegazione dell’inadempimento e prova del nesso causale. La prova della causalità appare ardua nelle fattispecie caratterizzate da multifattorietà, tipiche della sala operatoria. Ciò conduce necessariamente ad una incertezza eziologica che la giurisprudenza tenta di risolvere attraverso regole processuali. La “preponderanza dell’evidenza” appare quella prediletta. Difatti, nel percorso logico-inferenziale, il giudice deve ritenere causa del danno l’ipotesi fattuale che, alla luce delle prove acquisite, risulti avere il maggior grado di probabilità nel caso concreto. Si delinea un percorso logico “a gradoni” verso la certezza processuale, nel quale l’indagine della causalità viene condotta attraverso qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove. Ciononostante, la responsabilità medica risulta ancora pervasa da dualismi. Contrattuale o ibrida? Obbligazioni di mezzi o obbligazioni di risultato? Domande alle quali la regola processuale della “preponderanza dell’evidenza” non riesce a dare esaustiva risposta.
Obinu, M. (2025). Un percorso verso la certezza processuale: la preponderanza dell'evidenza. RESPONSABILITÀ MEDICA, Gennaio-Marzo 2025(1), 109-117.
Un percorso verso la certezza processuale: la preponderanza dell'evidenza
Marta Obinu
2025
Abstract
L’ordinanza in commento concede nuovamente l’occasione per ripercorrere le principali tappe della giurisprudenza in materia di responsabilità del sanitario, nonché di riaffermare, in un caso di errata anestesia spinale, l’autonomia tra allegazione dell’inadempimento e prova del nesso causale. La prova della causalità appare ardua nelle fattispecie caratterizzate da multifattorietà, tipiche della sala operatoria. Ciò conduce necessariamente ad una incertezza eziologica che la giurisprudenza tenta di risolvere attraverso regole processuali. La “preponderanza dell’evidenza” appare quella prediletta. Difatti, nel percorso logico-inferenziale, il giudice deve ritenere causa del danno l’ipotesi fattuale che, alla luce delle prove acquisite, risulti avere il maggior grado di probabilità nel caso concreto. Si delinea un percorso logico “a gradoni” verso la certezza processuale, nel quale l’indagine della causalità viene condotta attraverso qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove. Ciononostante, la responsabilità medica risulta ancora pervasa da dualismi. Contrattuale o ibrida? Obbligazioni di mezzi o obbligazioni di risultato? Domande alle quali la regola processuale della “preponderanza dell’evidenza” non riesce a dare esaustiva risposta.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


