l proprietario che conferisca in trust un appartamento rimane solidamente obbligato con il trustee al pagamento degli oneri condominiali maturati qualora non dimostri di aver già trasmesso all’amministratore di condominio copia autentica dell’atto istitutivo. Infatti, considerato il tenore letterale della norma di cui all’art. 63, ultimo comma, disp. att. cod. civ., la mera conoscenza da parte dell’amministratore dell’istituzione del trust, in qualsiasi altro modo essa sia avvenuta, non risulta sufficiente a far venir meno la solidarietà del debito.
Giorgi, G. (2024). La solidarietà del debito nelle obbligazioni propter rem (Trib. Modena, 22 aprile 2024). TRUSTS E ATTIVITÀ FIDUCIARIE, 5, 756-759 [10.35948/1590-5586/2024.631].
La solidarietà del debito nelle obbligazioni propter rem (Trib. Modena, 22 aprile 2024)
Gloria Giorgi
2024
Abstract
l proprietario che conferisca in trust un appartamento rimane solidamente obbligato con il trustee al pagamento degli oneri condominiali maturati qualora non dimostri di aver già trasmesso all’amministratore di condominio copia autentica dell’atto istitutivo. Infatti, considerato il tenore letterale della norma di cui all’art. 63, ultimo comma, disp. att. cod. civ., la mera conoscenza da parte dell’amministratore dell’istituzione del trust, in qualsiasi altro modo essa sia avvenuta, non risulta sufficiente a far venir meno la solidarietà del debito.| File | Dimensione | Formato | |
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