L’azione di simulazione, assoluta o relativa, e quella revocatoria, pur se diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro oppure in via subordinata l’una all’altra, senza che la possibilità di esercizio dell’una precluda la proposizione dell’altra. È legittima la proposizione di una domanda di revocatoria in via principale e di una domanda subordinata di accertamento di simulazione di un atto istitutivo di fondo patrimoniale. L’atto istitutivo di un fondo patrimoniale sottrae i beni in esso conferiti alla garanzia patrimoniale generica di cui all’art. 2740 cod. civ., vincolandoli al soddisfacimento dei bisogni familiari. Tale atto dispositivo, pur essendo di per sé lecito e meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico ex art. 1322 cod. civ. e pur non determinando la fuoriuscita dei beni dal patrimonio del debitore, è suscettibile di pregiudicare i creditori del disponente la cui pretesa non sia sorta per la realizzazione dello scopo cui il fondo è preordinato (determinando il c.d. eventus damni). I creditori estranei a tali bisogni e pregiudicati dall’atto possono agire in revocatoria laddove ne ricorrano gli ulteriori presupposti.
Giorgi, G. (2024). Sull'azione di simulazione e quella revocatoria (App. Firenze, 12 gennaio 2024). TRUSTS E ATTIVITÀ FIDUCIARIE, 4, 626-629 [10.35948/1590-5586/2024.606].
Sull'azione di simulazione e quella revocatoria (App. Firenze, 12 gennaio 2024)
Gloria Giorgi
2024
Abstract
L’azione di simulazione, assoluta o relativa, e quella revocatoria, pur se diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro oppure in via subordinata l’una all’altra, senza che la possibilità di esercizio dell’una precluda la proposizione dell’altra. È legittima la proposizione di una domanda di revocatoria in via principale e di una domanda subordinata di accertamento di simulazione di un atto istitutivo di fondo patrimoniale. L’atto istitutivo di un fondo patrimoniale sottrae i beni in esso conferiti alla garanzia patrimoniale generica di cui all’art. 2740 cod. civ., vincolandoli al soddisfacimento dei bisogni familiari. Tale atto dispositivo, pur essendo di per sé lecito e meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico ex art. 1322 cod. civ. e pur non determinando la fuoriuscita dei beni dal patrimonio del debitore, è suscettibile di pregiudicare i creditori del disponente la cui pretesa non sia sorta per la realizzazione dello scopo cui il fondo è preordinato (determinando il c.d. eventus damni). I creditori estranei a tali bisogni e pregiudicati dall’atto possono agire in revocatoria laddove ne ricorrano gli ulteriori presupposti.| File | Dimensione | Formato | |
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