In tema di revocatoria, ai fini della dichiarazione di inefficacia di un atto posto in essere in pregiudizio del creditore, è sufficiente che la scientia damni consista nella semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero nella previsione di un mero danno potenziale. Quanto, invece, all’elemento oggettivo, esso può consistere in una variazione quantitativa o anche solo qualitativa del patrimonio del debitore, la quale comporti una maggiore difficoltà od incertezza nella esazione coattiva del credito oppure ne comprometta la fruttuosità.
Giorgi, G. (2023). L’atto con cui un coniuge vende un immobile all’altro è revocabile ex art. 2901 cod. civ. (App. Milano, 25 agosto 2022). TRUSTS E ATTIVITÀ FIDUCIARIE, 2, 267-270 [10.35948/1590-5586/2023.274].
L’atto con cui un coniuge vende un immobile all’altro è revocabile ex art. 2901 cod. civ. (App. Milano, 25 agosto 2022)
Gloria Giorgi
2023
Abstract
In tema di revocatoria, ai fini della dichiarazione di inefficacia di un atto posto in essere in pregiudizio del creditore, è sufficiente che la scientia damni consista nella semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero nella previsione di un mero danno potenziale. Quanto, invece, all’elemento oggettivo, esso può consistere in una variazione quantitativa o anche solo qualitativa del patrimonio del debitore, la quale comporti una maggiore difficoltà od incertezza nella esazione coattiva del credito oppure ne comprometta la fruttuosità.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


