Nella pronuncia in commento la Corte europea dei diritti dell’uomo torna a confrontarsi con la tematica dei cosiddetti hate crimes. Nello specifico, viene ribadita la presenza di una serie di obbligazioni positive in capo agli Stati parti nella materia all'attenzione. Queste afferiscono sia alla fase investigativa sia a quella relativa alla predisposizione di una risposta sanzionatoria proporzionata alla gravità degli episodi, una volta accertati i fatti e identificati i responsabili, e derivano dagli artt. 3 (divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti) e 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), in combinato disposto con il successivo art. 14 CEDU (divieto di discriminazione).
Botto, M. (2024). Osservatorio. Art. 3 Cedu. Corte europea dei diritti dell’uomo, sez. V, 18 luglio 2024, Hanovs c. Lettonia (ric. 40861/22). L'INDICE PENALE, 3/2024, 203-207.
Osservatorio. Art. 3 Cedu. Corte europea dei diritti dell’uomo, sez. V, 18 luglio 2024, Hanovs c. Lettonia (ric. 40861/22)
Matilde Botto
2024
Abstract
Nella pronuncia in commento la Corte europea dei diritti dell’uomo torna a confrontarsi con la tematica dei cosiddetti hate crimes. Nello specifico, viene ribadita la presenza di una serie di obbligazioni positive in capo agli Stati parti nella materia all'attenzione. Queste afferiscono sia alla fase investigativa sia a quella relativa alla predisposizione di una risposta sanzionatoria proporzionata alla gravità degli episodi, una volta accertati i fatti e identificati i responsabili, e derivano dagli artt. 3 (divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti) e 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), in combinato disposto con il successivo art. 14 CEDU (divieto di discriminazione).I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.