La sentenza della Corte costituzionale, 26 marzo 2024, n. 49, ha esaminato questioni di costituzionalità della c.d. sugar tax, l'accisa speciale sulle bevande analcoliche introdotta nell'ordinamento italiano con la Legge di bilancio per il 2020 e non ancora entrata in vigore. La sentenza della Corte legittima, sotto il profilo del principio di capacità contributiva e di eguaglianza, il prelievo tributario in questione. Partendo da un commento analitico delle argomentazioni svolte dal giudice rimettente e delle motivazioni di rigetto della Consulta, il contributo inquadra in un contesto più ampio e ordinamentale la decisione della Corte, che assume un particolare significato sistematico per la rilevanza che riconosce alla dimensione dell'extrafiscalità nello svolgimento del giudizio di eguaglianza su misure di fiscalità comportamentale. Il contributo, in particolare, sottopone ad analisi critica l'argomento dell’evidenza scientifica come argomento di giustificazione dell’imposta extrafiscale finalizzata, asseritamente, alla tutela della salute e, traendo spunto dall'occasione della pronuncia della Corte cost., svolge un'analisi più approfondita sul tema delle c.d. "health taxes" promosse dalla Organizzazione Mondiale della Sanità come strumento di contrasto alla diffusione delle malattie non trasmissibili legate a stili di vita. Questa analisi è condotta sullo sfondo di una riflessione sistematica del rapporto irrisolto che, nell'ordinamento tributario italiano, si dà tra la dimensione della fiscalità e quella della extrafiscalità, e si argomenta la necessità di una loro concezione maggiormente unitaria e integrata. Il contributo, in questa prospettiva, analizza poi alcune criticità della nuova accisa non valutate dalla Corte costituzionale, e cerca di indicare in alcuni elementi strutturali del tributo, ma anche della disciplina di finanza pubblica che ne definisce la destinazione alla spesa e il rapporto con i costi della sanità pubblica, innovativi parametri di valutazione della costituzionalità delle "health taxes". In ultimo, il contributo prospetta alcune criticità che potrebbero derivare dalla diffusione e dall'applicazione generalizzata di tributi speciali sui consumi con finalità comportamentale, come appunto le "health taxes", alla luce della legittimazione derivante dai principi sanciti nella sentenza commentata. Si tratta di criticità che riguardano, in particolare, la coerenza e la razionalità della strutturazione complessiva dell'imposizione sui consumi, che fa attualmente perno su un imposta generale armonizzata a livello europeo, qual è l'Imposta sul valore aggiunto e sua alcune specifiche accise (sui tabacchi, sugli alcolici e sui prodotti petroliferi).

Mondini, A. (2024). IL FINE EXTRAFISCALE GIUSTIFICA I MEZZI (CON LA VIRTÙ DELLA SCIENZA). CONSIDERAZIONI INTORNO ALLA COSTITUZIONALITÀ DELLA SUGAR TAX E DELLA FISCALITÀ COMPORTAMENTALE. RIVISTA DI DIRITTO FINANZIARIO E SCIENZA DELLE FINANZE, 2, 71-111.

IL FINE EXTRAFISCALE GIUSTIFICA I MEZZI (CON LA VIRTÙ DELLA SCIENZA). CONSIDERAZIONI INTORNO ALLA COSTITUZIONALITÀ DELLA SUGAR TAX E DELLA FISCALITÀ COMPORTAMENTALE

Andrea Mondini
2024

Abstract

La sentenza della Corte costituzionale, 26 marzo 2024, n. 49, ha esaminato questioni di costituzionalità della c.d. sugar tax, l'accisa speciale sulle bevande analcoliche introdotta nell'ordinamento italiano con la Legge di bilancio per il 2020 e non ancora entrata in vigore. La sentenza della Corte legittima, sotto il profilo del principio di capacità contributiva e di eguaglianza, il prelievo tributario in questione. Partendo da un commento analitico delle argomentazioni svolte dal giudice rimettente e delle motivazioni di rigetto della Consulta, il contributo inquadra in un contesto più ampio e ordinamentale la decisione della Corte, che assume un particolare significato sistematico per la rilevanza che riconosce alla dimensione dell'extrafiscalità nello svolgimento del giudizio di eguaglianza su misure di fiscalità comportamentale. Il contributo, in particolare, sottopone ad analisi critica l'argomento dell’evidenza scientifica come argomento di giustificazione dell’imposta extrafiscale finalizzata, asseritamente, alla tutela della salute e, traendo spunto dall'occasione della pronuncia della Corte cost., svolge un'analisi più approfondita sul tema delle c.d. "health taxes" promosse dalla Organizzazione Mondiale della Sanità come strumento di contrasto alla diffusione delle malattie non trasmissibili legate a stili di vita. Questa analisi è condotta sullo sfondo di una riflessione sistematica del rapporto irrisolto che, nell'ordinamento tributario italiano, si dà tra la dimensione della fiscalità e quella della extrafiscalità, e si argomenta la necessità di una loro concezione maggiormente unitaria e integrata. Il contributo, in questa prospettiva, analizza poi alcune criticità della nuova accisa non valutate dalla Corte costituzionale, e cerca di indicare in alcuni elementi strutturali del tributo, ma anche della disciplina di finanza pubblica che ne definisce la destinazione alla spesa e il rapporto con i costi della sanità pubblica, innovativi parametri di valutazione della costituzionalità delle "health taxes". In ultimo, il contributo prospetta alcune criticità che potrebbero derivare dalla diffusione e dall'applicazione generalizzata di tributi speciali sui consumi con finalità comportamentale, come appunto le "health taxes", alla luce della legittimazione derivante dai principi sanciti nella sentenza commentata. Si tratta di criticità che riguardano, in particolare, la coerenza e la razionalità della strutturazione complessiva dell'imposizione sui consumi, che fa attualmente perno su un imposta generale armonizzata a livello europeo, qual è l'Imposta sul valore aggiunto e sua alcune specifiche accise (sui tabacchi, sugli alcolici e sui prodotti petroliferi).
2024
Mondini, A. (2024). IL FINE EXTRAFISCALE GIUSTIFICA I MEZZI (CON LA VIRTÙ DELLA SCIENZA). CONSIDERAZIONI INTORNO ALLA COSTITUZIONALITÀ DELLA SUGAR TAX E DELLA FISCALITÀ COMPORTAMENTALE. RIVISTA DI DIRITTO FINANZIARIO E SCIENZA DELLE FINANZE, 2, 71-111.
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