Il Consiglio di Stato (sentenza 13 maggio 2024, n. 4278) delinea i confini dell’esercizio del potere sostitutivo da parte del segretario comunale, ribadendo la necessità di una sua riconduzione entro i binari dell’art. 2, comma 9-ter, della L. n. 241/1990. Ne emerge una lettura rigorosa degli spazi entro cui il segretario comunale può assumere funzioni di coordinamento e di amministrazione attiva e, per converso, una tutela rafforzata delle prerogative della dirigenza. Con l’occasione, il giudice amministrativo fornisce importanti chiarimenti sui presupposti ed i limiti di applicazione della sostituzione amministrativa in caso di inerzia, specie laddove essa sia invocata per l’adozione di un provvedimento di annullamento in autotutela, sottoposto in linea generale al principio del contrarius actus.
Tubertini, C. (2024). L’esercizio del potere sostitutivo da parte del segretario comunale. GIORNALE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO, 6, 834-842.
L’esercizio del potere sostitutivo da parte del segretario comunale
C. Tubertini
2024
Abstract
Il Consiglio di Stato (sentenza 13 maggio 2024, n. 4278) delinea i confini dell’esercizio del potere sostitutivo da parte del segretario comunale, ribadendo la necessità di una sua riconduzione entro i binari dell’art. 2, comma 9-ter, della L. n. 241/1990. Ne emerge una lettura rigorosa degli spazi entro cui il segretario comunale può assumere funzioni di coordinamento e di amministrazione attiva e, per converso, una tutela rafforzata delle prerogative della dirigenza. Con l’occasione, il giudice amministrativo fornisce importanti chiarimenti sui presupposti ed i limiti di applicazione della sostituzione amministrativa in caso di inerzia, specie laddove essa sia invocata per l’adozione di un provvedimento di annullamento in autotutela, sottoposto in linea generale al principio del contrarius actus.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.