L’articolo confuta l’opinione dottrinale secondo cui il Certificato Successorio Europeo (CSE) non produrrebbe effetti con riferimento agli elementi in esso contenuti che riguardino materie escluse dal campo di applicazione materiale del regolamento UE n. 650/2012. Tale opinione è rifiutata non soltanto per i paradossali risultati pratici a cui conduce (consistenti nel sostanziale svuotamento di utilità del CSE), ma soprattutto perché essa finisce per riservare al CSE un trattamento deteriore rispetto agli omologhi certificati emessi sulla base del diritto materiale degli Stati membri (i cui effetti, viceversa, devono esser riconosciuti senza eccezioni nel quadro del Capo IV reg.). La confutazione esce rafforzata dall’esame della disciplina contenuta nel Capo VI reg., da cui si ricava che, salvo casi eccezionali (legati, ad esempio, alla falsità del CSE o alla manifesta inesattezza dei dati in esso riportati), ai terzi a cui venga presentato, è preclusa ogni forma di contestazione del CSE.
Damascelli, D. (2017). Brevi note sull'efficacia probatoria del Certificato successorio europeo riguardante la successione di un soggetto coniugato o legato da unione non matrimoniale. RIVISTA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE, 1, 67-81.
Brevi note sull'efficacia probatoria del Certificato successorio europeo riguardante la successione di un soggetto coniugato o legato da unione non matrimoniale
DAMASCELLI, Domenico
2017
Abstract
L’articolo confuta l’opinione dottrinale secondo cui il Certificato Successorio Europeo (CSE) non produrrebbe effetti con riferimento agli elementi in esso contenuti che riguardino materie escluse dal campo di applicazione materiale del regolamento UE n. 650/2012. Tale opinione è rifiutata non soltanto per i paradossali risultati pratici a cui conduce (consistenti nel sostanziale svuotamento di utilità del CSE), ma soprattutto perché essa finisce per riservare al CSE un trattamento deteriore rispetto agli omologhi certificati emessi sulla base del diritto materiale degli Stati membri (i cui effetti, viceversa, devono esser riconosciuti senza eccezioni nel quadro del Capo IV reg.). La confutazione esce rafforzata dall’esame della disciplina contenuta nel Capo VI reg., da cui si ricava che, salvo casi eccezionali (legati, ad esempio, alla falsità del CSE o alla manifesta inesattezza dei dati in esso riportati), ai terzi a cui venga presentato, è preclusa ogni forma di contestazione del CSE.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.