L'autore, nel proprio intervento tenuto a Sassari in occasione della XXXIV jornadas latinoamericanas de derecho aeronàutico y espacial, analizza la disciplina dei servizi aerei alla luce dei principi, tutelati nella Costituzione italiana e non ignoti all'ordinamento dell'Unione Europae, diretti alla tutela del diritto alla mobilità, della libertà di circolazione e della coesione culturale e socio-economica. La Costituzione Italiana, nel riconoscere il diritto alla mobilità dei cittadini, vieta alle Regioni di "adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale". L'articolo secondo del Trattato dell'Unione Europea indicava, invece, fra gli obiettivi della stessa la promozione di "un progresso economico e sociale e un elevato livello di occupazione e pervenire a uno sviluppo equilibrato e sostenibile, in particolare mediante la creazione di uno spazio senza frontiere interne, il rafforzamento della coesione economica e sociale e l'instaurazione di un'unione economica e monetaria che comporti a termine una moneta unica in conformità alle disposizione...del trattato stesso". Poste queste premesse l'Autore si concentra in particolare sull'analsi del contratto di servizio pubblico e sugli oneri di servizi pubblico specie alla luce del recente Regolamento n. 1008/2008. Viene ricordato come l'art. 16, primo comma, lett. a) del citato provvedimento, limiti la possibilità di imporre oneri di servizio pubblico "solamente nella misura necessaria a garantire che su tale rotta siano prestati adeguati servizi aerei di linea minimi rispondenti a determinati criteri di continuità, regolarità, tariffazione e capacità minima cui i vettori erei non si atterebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale". Inoltre l'art. 16, terzo comma, del medesimo testo individua, quali criteri per valutare la necessità e l'adeguatezza dell'onere di servizio pubblico che lo Stato o gli Stati membri intendono imporre, "l'equilibrio tra l'onere previsto e le esigenze in materia di sviluppo economico della regione interessata", la "possibilità di ricorrere ad altre forme di trasporto e l'idoneità di queste ultime a soddisfare il concreto fabbisogno di trasporto, in particolare nel caso in cui i servizi ferroviari esistenti servano la rotta prevista con un tempo di percorrenza inferiore a tre ore e con frequenze sufficienti, coincidenze e orari adeguati", "le tariffe aeree e le condizioni proposte agli utenti", " l'effetto combinato di tutti i vettori aerei che operavano o intendevano operare sulla rotta di cui trattasi". Attraverso il Reg. in esame è stato statuito espressamente anche il principio secondo il quale in qualsiasi momento un vettore può istituire servizi aerei di linea su una rotta gravata da un onere di servizio pubblico, purché ottemperi a tale onere. La questione era, infatti, recentemente emersa proprio con riferimento agli oneri di servizio pubblico imposti sulle rotte da e per la Sardegna con i decreti ministeriali 8 novembre 2004 e 29 dicembre 2005, nn. 35 e 36, senza previsione di esclusiva e di compensazioni per i vettori, che avrebbero dovuto accettare integralmente i pacchetti di rotte previsti dai decreti ministeriali entro trenta giorni dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

S. Zunarelli (2010). Servizi aerei e continuità territoriale. PADOVA : CEDAM.

Servizi aerei e continuità territoriale

ZUNARELLI, STEFANO
2010

Abstract

L'autore, nel proprio intervento tenuto a Sassari in occasione della XXXIV jornadas latinoamericanas de derecho aeronàutico y espacial, analizza la disciplina dei servizi aerei alla luce dei principi, tutelati nella Costituzione italiana e non ignoti all'ordinamento dell'Unione Europae, diretti alla tutela del diritto alla mobilità, della libertà di circolazione e della coesione culturale e socio-economica. La Costituzione Italiana, nel riconoscere il diritto alla mobilità dei cittadini, vieta alle Regioni di "adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale". L'articolo secondo del Trattato dell'Unione Europea indicava, invece, fra gli obiettivi della stessa la promozione di "un progresso economico e sociale e un elevato livello di occupazione e pervenire a uno sviluppo equilibrato e sostenibile, in particolare mediante la creazione di uno spazio senza frontiere interne, il rafforzamento della coesione economica e sociale e l'instaurazione di un'unione economica e monetaria che comporti a termine una moneta unica in conformità alle disposizione...del trattato stesso". Poste queste premesse l'Autore si concentra in particolare sull'analsi del contratto di servizio pubblico e sugli oneri di servizi pubblico specie alla luce del recente Regolamento n. 1008/2008. Viene ricordato come l'art. 16, primo comma, lett. a) del citato provvedimento, limiti la possibilità di imporre oneri di servizio pubblico "solamente nella misura necessaria a garantire che su tale rotta siano prestati adeguati servizi aerei di linea minimi rispondenti a determinati criteri di continuità, regolarità, tariffazione e capacità minima cui i vettori erei non si atterebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale". Inoltre l'art. 16, terzo comma, del medesimo testo individua, quali criteri per valutare la necessità e l'adeguatezza dell'onere di servizio pubblico che lo Stato o gli Stati membri intendono imporre, "l'equilibrio tra l'onere previsto e le esigenze in materia di sviluppo economico della regione interessata", la "possibilità di ricorrere ad altre forme di trasporto e l'idoneità di queste ultime a soddisfare il concreto fabbisogno di trasporto, in particolare nel caso in cui i servizi ferroviari esistenti servano la rotta prevista con un tempo di percorrenza inferiore a tre ore e con frequenze sufficienti, coincidenze e orari adeguati", "le tariffe aeree e le condizioni proposte agli utenti", " l'effetto combinato di tutti i vettori aerei che operavano o intendevano operare sulla rotta di cui trattasi". Attraverso il Reg. in esame è stato statuito espressamente anche il principio secondo il quale in qualsiasi momento un vettore può istituire servizi aerei di linea su una rotta gravata da un onere di servizio pubblico, purché ottemperi a tale onere. La questione era, infatti, recentemente emersa proprio con riferimento agli oneri di servizio pubblico imposti sulle rotte da e per la Sardegna con i decreti ministeriali 8 novembre 2004 e 29 dicembre 2005, nn. 35 e 36, senza previsione di esclusiva e di compensazioni per i vettori, che avrebbero dovuto accettare integralmente i pacchetti di rotte previsti dai decreti ministeriali entro trenta giorni dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.
2010
XXXIV jornadas latinoamericanas de derecho aeronàutico y espacial
349
370
S. Zunarelli (2010). Servizi aerei e continuità territoriale. PADOVA : CEDAM.
S. Zunarelli
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