Il Regolamento dell’Unione europea che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) rappresenta la componente centrale tra gli strumenti normativi a carattere ambientale dell’UE volti a raggiungere l’obiettivo di un’Unione climaticamente neutra entro il 2050. Tuttavia, imponendo un prezzo sul carbonio contenuto in determinati beni prodotti oltre i confini dell’Unione, il CBAM è stato recentemente oggetto di aspre critiche da parte di diversi Paesi appartenenti al c.d. Global south, i quali considerano la misura contraria, oltre al diritto OMC, ad un principio cardine del sistema multilaterale in materia di cambiamento climatico, il principio dell’equità e delle responsabilità comuni ma differenziate e delle rispettive capacità. Prendendo le mosse da queste premesse, il contributo analizza se, ed in quale misura, il Regolamento CBAM incorpori un trattamento differenziale rivolto ai Paesi in via di sviluppo e meno sviluppati, nel rispetto del principio di differenziazione così come reso operativo dall’art. 4 dell’Accordo di Parigi. Da questa prospettiva, si metterà in luce che il CBAM non sembri conformarsi al principio in esame e, conseguentemente, si esamineranno i rimedi astrattamente esperibili dai summenzionati Paesi al fine d’instaurare l’eventuale controversia avente ad oggetto il contrasto con il principio in questione.
Virginia Remondino (2024). Un peso e una misura? Il Regolamento UE che istituisce il CBAM letto attraverso il principio dell’equità e delle responsabilità comuni ma differenziate e delle rispettive capacità. QUADERNI DI SIDIBLOG, 10, 679-708.
Un peso e una misura? Il Regolamento UE che istituisce il CBAM letto attraverso il principio dell’equità e delle responsabilità comuni ma differenziate e delle rispettive capacità
Virginia Remondino
Primo
2024
Abstract
Il Regolamento dell’Unione europea che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) rappresenta la componente centrale tra gli strumenti normativi a carattere ambientale dell’UE volti a raggiungere l’obiettivo di un’Unione climaticamente neutra entro il 2050. Tuttavia, imponendo un prezzo sul carbonio contenuto in determinati beni prodotti oltre i confini dell’Unione, il CBAM è stato recentemente oggetto di aspre critiche da parte di diversi Paesi appartenenti al c.d. Global south, i quali considerano la misura contraria, oltre al diritto OMC, ad un principio cardine del sistema multilaterale in materia di cambiamento climatico, il principio dell’equità e delle responsabilità comuni ma differenziate e delle rispettive capacità. Prendendo le mosse da queste premesse, il contributo analizza se, ed in quale misura, il Regolamento CBAM incorpori un trattamento differenziale rivolto ai Paesi in via di sviluppo e meno sviluppati, nel rispetto del principio di differenziazione così come reso operativo dall’art. 4 dell’Accordo di Parigi. Da questa prospettiva, si metterà in luce che il CBAM non sembri conformarsi al principio in esame e, conseguentemente, si esamineranno i rimedi astrattamente esperibili dai summenzionati Paesi al fine d’instaurare l’eventuale controversia avente ad oggetto il contrasto con il principio in questione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.