Prima della (parziale) riforma dello Statuto del contribuente, prevista dall’art. 4 della l. 111/2023 e attuata con il d.lgs. 219/2023, il regime delle invalidità delle notificazioni era in gran parte di derivazione giurisprudenziale. La Cassazione, infatti, aveva codificato la fattispecie dell’inesistenza e individuato le ipotesi alla stessa riconducibili. Inoltre, sempre la Suprema Corte aveva determinato gli effetti dell’invalidità delle notificazioni e le condizioni al ricorrere delle quali era possibile sanarle. A seguito della revisione dello Statuto, invece, il legislatore ha introdotto espressamente l’art. 7-sexies. La disposizione identifica in via legislativa i casi in cui la notificazione è nulla o inesistente, e le conseguenze dell’invalidità della notificazione. La norma contribuisce a definire, insieme agli artt. 7-bis, ter, quater e quinquies, il nuovo regime di invalidità degli atti e dell’attività istruttoria. L’intervento, pur in continuità con la giurisprudenza consolidata su questi temi, fa tuttavia emergere alcuni profili dubbi. In particolare, relativamente all’individuazione dei soggetti la notificazione ai quali produce inesistenza. Il chiarimento di tali profili – si ritiene – potrà avvenire solo in sede applicativa e interpretativa della norma.
Alessia Fidelangeli (2024). Il nuovo regime dell’inesistenza delle notificazioni. TAX NEWS, 2, 1-15.
Il nuovo regime dell’inesistenza delle notificazioni
Alessia Fidelangeli
2024
Abstract
Prima della (parziale) riforma dello Statuto del contribuente, prevista dall’art. 4 della l. 111/2023 e attuata con il d.lgs. 219/2023, il regime delle invalidità delle notificazioni era in gran parte di derivazione giurisprudenziale. La Cassazione, infatti, aveva codificato la fattispecie dell’inesistenza e individuato le ipotesi alla stessa riconducibili. Inoltre, sempre la Suprema Corte aveva determinato gli effetti dell’invalidità delle notificazioni e le condizioni al ricorrere delle quali era possibile sanarle. A seguito della revisione dello Statuto, invece, il legislatore ha introdotto espressamente l’art. 7-sexies. La disposizione identifica in via legislativa i casi in cui la notificazione è nulla o inesistente, e le conseguenze dell’invalidità della notificazione. La norma contribuisce a definire, insieme agli artt. 7-bis, ter, quater e quinquies, il nuovo regime di invalidità degli atti e dell’attività istruttoria. L’intervento, pur in continuità con la giurisprudenza consolidata su questi temi, fa tuttavia emergere alcuni profili dubbi. In particolare, relativamente all’individuazione dei soggetti la notificazione ai quali produce inesistenza. Il chiarimento di tali profili – si ritiene – potrà avvenire solo in sede applicativa e interpretativa della norma.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.