La pubblicazione del volume Il mondo al contrario firmato dal generale Roberto Vannacci ha sollevato un ampio dibattito per la presenza di commenti politicamente poco corretti su omosessuali, femministe, immigrati e ha riaperto la questione dei limiti che incontra la libertà di espressione di un titolare di pubbliche funzioni appartenente, nel caso specifico, alle Forze armate. Dibattito in parte simile è sorto poche settimane dopo, in occasione della diffusione di video nei quali era visibile, mentre partecipava nel 2018 a una manifestazione a favore di immigrati, la giudice Apostolico del Tribunale di Catania che aveva appena negato, il 29 settembre 2023, la convalida del decreto di trattenimento adottato dal questore nei confronti di tre cittadini tunisini in applicazione del d.l. n. 20/2023 (c.d. decreto Cutro). La pubblicazione di tali video, oltre a condurre, il 26 ottobre, alla decisione della I Commissione del C.S.M. di deliberare l’apertura della pratica a tutela dell’autonomia e indipendenza della magistratura per le pressioni indebite che tali video avrebbero implicato sull’autonomia decisionale della giudice, ha riaperto il tema dell’opportunità di un peculiare dovere di riserbo in capo ai magistrati. In molti ordinamenti liberal-democratici è previsto uno specifico dovere di riserbo per i titolari di pubbliche funzioni: si pensi all’obligation de neutralité e l’obligation de réserve, elaborati dalla giurisprudenza amministrativa francese, o all’obbligo di partisan neutrality cui sono tenuti i civil servants britannici. Nell’ordinamento italiano la dottrina e la giurisprudenza non hanno individuato un istituto analogo, ma, ciò nonostante, la Costituzione e la legislazione vigente ci forniscono alcune indicazioni

C. Bologna (2023). I casi Vannacci e Apostolico: l’esercizio di pubbliche funzioni tra libertà di espressione e dovere di riserbo. QUADERNI COSTITUZIONALI, 4, 876-880.

I casi Vannacci e Apostolico: l’esercizio di pubbliche funzioni tra libertà di espressione e dovere di riserbo

C. Bologna
2023

Abstract

La pubblicazione del volume Il mondo al contrario firmato dal generale Roberto Vannacci ha sollevato un ampio dibattito per la presenza di commenti politicamente poco corretti su omosessuali, femministe, immigrati e ha riaperto la questione dei limiti che incontra la libertà di espressione di un titolare di pubbliche funzioni appartenente, nel caso specifico, alle Forze armate. Dibattito in parte simile è sorto poche settimane dopo, in occasione della diffusione di video nei quali era visibile, mentre partecipava nel 2018 a una manifestazione a favore di immigrati, la giudice Apostolico del Tribunale di Catania che aveva appena negato, il 29 settembre 2023, la convalida del decreto di trattenimento adottato dal questore nei confronti di tre cittadini tunisini in applicazione del d.l. n. 20/2023 (c.d. decreto Cutro). La pubblicazione di tali video, oltre a condurre, il 26 ottobre, alla decisione della I Commissione del C.S.M. di deliberare l’apertura della pratica a tutela dell’autonomia e indipendenza della magistratura per le pressioni indebite che tali video avrebbero implicato sull’autonomia decisionale della giudice, ha riaperto il tema dell’opportunità di un peculiare dovere di riserbo in capo ai magistrati. In molti ordinamenti liberal-democratici è previsto uno specifico dovere di riserbo per i titolari di pubbliche funzioni: si pensi all’obligation de neutralité e l’obligation de réserve, elaborati dalla giurisprudenza amministrativa francese, o all’obbligo di partisan neutrality cui sono tenuti i civil servants britannici. Nell’ordinamento italiano la dottrina e la giurisprudenza non hanno individuato un istituto analogo, ma, ciò nonostante, la Costituzione e la legislazione vigente ci forniscono alcune indicazioni
2023
C. Bologna (2023). I casi Vannacci e Apostolico: l’esercizio di pubbliche funzioni tra libertà di espressione e dovere di riserbo. QUADERNI COSTITUZIONALI, 4, 876-880.
C. Bologna
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