Ribaditi gli equilibri che devono caratterizzare la materia, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 659 comma 9 lett. a c.p.p. nella parte in cui stabiliva il divieto di sospendere l’ordine di esecuzione nei confronti di persona condannata per il delitto d’incendio boschivo colposo (art. 423-bis comma 2 c.p.p.). Nell’economia del percorso argomentativo, spicca il peso riconosciuto alla funzione rieducativa della pena. La logica seguita, tuttavia, resta fedele a schemi che, nel rapporto tra la regola dell’art. 656 comma 5 c.p.p. e le relative eccezioni, individuano nella pericolosità soggettiva un fattore idoneo a compensare il sacrificio imposto sul piano dell’art. 27 comma 3 Cost.
Illegittimo il divieto di sospendere l’ordine di esecuzione nel caso di condanna per il reato d’incendio boschivo colposo: un (piccolo) passo in avanti nella prospettiva dell’art. 27 comma 3 Cost / Daniele Vicoli. - In: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE. - ISSN 0436-0222. - STAMPA. - LXVIII:1(2023), pp. 34-42.
Illegittimo il divieto di sospendere l’ordine di esecuzione nel caso di condanna per il reato d’incendio boschivo colposo: un (piccolo) passo in avanti nella prospettiva dell’art. 27 comma 3 Cost.
Daniele Vicoli
2023
Abstract
Ribaditi gli equilibri che devono caratterizzare la materia, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 659 comma 9 lett. a c.p.p. nella parte in cui stabiliva il divieto di sospendere l’ordine di esecuzione nei confronti di persona condannata per il delitto d’incendio boschivo colposo (art. 423-bis comma 2 c.p.p.). Nell’economia del percorso argomentativo, spicca il peso riconosciuto alla funzione rieducativa della pena. La logica seguita, tuttavia, resta fedele a schemi che, nel rapporto tra la regola dell’art. 656 comma 5 c.p.p. e le relative eccezioni, individuano nella pericolosità soggettiva un fattore idoneo a compensare il sacrificio imposto sul piano dell’art. 27 comma 3 Cost.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.