Le recenti modifiche intervenute in materia di negoziazione assistita ad opera del nuovo art. 6, comma 3°-bis, l. n. 162/14 – giusta il quale le parti possono «stabilire, nell’accordo, la corresponsione di un assegno in unica soluzione» da sottoporre ad una « valutazione di equità (…) effettuata dagli avvocati, mediante certificazione di tale pattuizione, ai sensi dell’articolo 5, ottavo comma, legge 1° dicembre 1970, n. 898» (art. 6, comma 3°-bis, l. n. 162/14) – inducono a ritenere che, anche in un ordinamento nel quale la maturata consapevolezza riguardo all’instabilità dei legami di coppia ha condotto ad imprimere una maggiore celerità allo scioglimento del matrimonio e a valorizzare il ruolo dei privati nella definizione dei suoi effetti economici, permanga l’imprescindibile esigenza di garantire l’attuazione di un modello di solidarietà post-coniugale che assicuri alla parte economicamente debole un nucleo minimo di tutela la cui valutazione non può essere completamente rimessa all’autonomia delle parti.
Enrico Al Mureden (2023). La negoziazione assistita in sede di divorzio: l'assegno in unica soluzione. LE NUOVE LEGGI CIVILI COMMENTATE, 4/5, 1329-1344.
La negoziazione assistita in sede di divorzio: l'assegno in unica soluzione
Enrico Al Mureden
2023
Abstract
Le recenti modifiche intervenute in materia di negoziazione assistita ad opera del nuovo art. 6, comma 3°-bis, l. n. 162/14 – giusta il quale le parti possono «stabilire, nell’accordo, la corresponsione di un assegno in unica soluzione» da sottoporre ad una « valutazione di equità (…) effettuata dagli avvocati, mediante certificazione di tale pattuizione, ai sensi dell’articolo 5, ottavo comma, legge 1° dicembre 1970, n. 898» (art. 6, comma 3°-bis, l. n. 162/14) – inducono a ritenere che, anche in un ordinamento nel quale la maturata consapevolezza riguardo all’instabilità dei legami di coppia ha condotto ad imprimere una maggiore celerità allo scioglimento del matrimonio e a valorizzare il ruolo dei privati nella definizione dei suoi effetti economici, permanga l’imprescindibile esigenza di garantire l’attuazione di un modello di solidarietà post-coniugale che assicuri alla parte economicamente debole un nucleo minimo di tutela la cui valutazione non può essere completamente rimessa all’autonomia delle parti.File | Dimensione | Formato | |
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