L’ordinanza della Corte di cassazione n. 17424/2023 costituisce l’occasione per tornare sulla vexata quaestio della non imponibilità ex art. 1, comma 4-bis del D.Lgs. n. 346/1990 delle liberalità (dirette ed indirette) collegate ai trasferimenti immobiliari o di aziende nella cornice del tributo donativo. Nonostante la norma appaia tutta incentrata sull’elemento obiettivo della prova di fatto del collegamento negoziale tra atto liberale ed atto oneroso, la prassi amministrativa e la giurisprudenza di legittimità hanno sostenuto la natura agevolativa della disposizione e, per questa via, la necessarietà di un formalismo ulteriore, testualmente non contemplato dalla norma: l’espressa enunciazione nell’atto-fine del collegamento stesso. La pronuncia ribalta il richiamato orientamento, riflettendo sul discrimen tra norme di esclusione e di agevolazione in senso stretto e rinvenendo la ratio dell’art. 1, comma 4-bis nel fine di evitare una sorta di doppia imposizione su un fenomeno sostanzialmente unitario”. Recuperata la centralità della prova del collegamento negoziale e della sua ratio, l’ordinanza marginalizza anche l’ulteriore suggestione, fatta propria da un’isolata risposta ad interpello, dell’inapplicabilità della norma de quo alle donazioni contrattuali: la liberalità diretta collegata pone, infatti, gli stessi problemi di “doppia imposizione” dell’indiretta non formalizzata in atto pubblico.
THOMAS TASSANI, CECILIA BENZI (2023). Le liberalità collegate tra orientamenti e disorientamenti interpretativi. GT, 11, 851-855.
Le liberalità collegate tra orientamenti e disorientamenti interpretativi
THOMAS TASSANI;
2023
Abstract
L’ordinanza della Corte di cassazione n. 17424/2023 costituisce l’occasione per tornare sulla vexata quaestio della non imponibilità ex art. 1, comma 4-bis del D.Lgs. n. 346/1990 delle liberalità (dirette ed indirette) collegate ai trasferimenti immobiliari o di aziende nella cornice del tributo donativo. Nonostante la norma appaia tutta incentrata sull’elemento obiettivo della prova di fatto del collegamento negoziale tra atto liberale ed atto oneroso, la prassi amministrativa e la giurisprudenza di legittimità hanno sostenuto la natura agevolativa della disposizione e, per questa via, la necessarietà di un formalismo ulteriore, testualmente non contemplato dalla norma: l’espressa enunciazione nell’atto-fine del collegamento stesso. La pronuncia ribalta il richiamato orientamento, riflettendo sul discrimen tra norme di esclusione e di agevolazione in senso stretto e rinvenendo la ratio dell’art. 1, comma 4-bis nel fine di evitare una sorta di doppia imposizione su un fenomeno sostanzialmente unitario”. Recuperata la centralità della prova del collegamento negoziale e della sua ratio, l’ordinanza marginalizza anche l’ulteriore suggestione, fatta propria da un’isolata risposta ad interpello, dell’inapplicabilità della norma de quo alle donazioni contrattuali: la liberalità diretta collegata pone, infatti, gli stessi problemi di “doppia imposizione” dell’indiretta non formalizzata in atto pubblico.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.