La previsione contenuta all’art. 473-bis.12, ultimo comma, c.p.c. - che con riferimento ai procedimenti relativi ai minori contempla l’obbligo di allegare al ricorso un piano genitoriale che indichi “gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute” - testimonia emblematicamente la necessità che i genitori siano chiamati a garantire la coesione della famiglia attraverso la formulazione di un piano che contiene le linee programmatiche dell’indirizzo della vita familiare per il tempo in cui, a seguito della separazione o del divorzio, essa assumerà una dimensione destrutturata. Proprio questo mutamento di prospettiva postula necessariamente una rinnovata concezione del rapporto di coppia nell’ambito del quale, nonostante l’intollerabilità della convivenza o le eventuali condotte colpevoli che abbiano costituito il presupposto della rottura del matrimonio, i coniugi che siano anche genitori di figli minori o non autosufficienti, sono indefettibilmente chiamati ad assumere un atteggiamento leale, corretto e collaborativo per tutto quanto riguarda l’organizzazione dei rapporti che convergono verso i figli comuni.
enrico al mureden (2023). Il piano genitoriale. FAMIGLIA E DIRITTO, 11, 998-1003.
Il piano genitoriale
enrico al mureden
2023
Abstract
La previsione contenuta all’art. 473-bis.12, ultimo comma, c.p.c. - che con riferimento ai procedimenti relativi ai minori contempla l’obbligo di allegare al ricorso un piano genitoriale che indichi “gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute” - testimonia emblematicamente la necessità che i genitori siano chiamati a garantire la coesione della famiglia attraverso la formulazione di un piano che contiene le linee programmatiche dell’indirizzo della vita familiare per il tempo in cui, a seguito della separazione o del divorzio, essa assumerà una dimensione destrutturata. Proprio questo mutamento di prospettiva postula necessariamente una rinnovata concezione del rapporto di coppia nell’ambito del quale, nonostante l’intollerabilità della convivenza o le eventuali condotte colpevoli che abbiano costituito il presupposto della rottura del matrimonio, i coniugi che siano anche genitori di figli minori o non autosufficienti, sono indefettibilmente chiamati ad assumere un atteggiamento leale, corretto e collaborativo per tutto quanto riguarda l’organizzazione dei rapporti che convergono verso i figli comuni.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.