In seguito alla mirabile decisione delle Sezioni Unite Ellade è sorto un nuovo contrasto giurisprudenziale in ordine al corretto atteggiarsi dell’onere motivazionale sul periculum in mora nei casi di sequestro preventivo “obbligatorio” finalizzato alla confisca, risolvibile alla luce di un’applicazione attenta delle logiche che informano il principio di proporzionalità. Dopo aver rimarcato il ruolo svolto dal principio nella valorizzazione della figura dell’interprete in funzione “promozionale” e “compositiva”, l’Autore si confronta con i rilevanti problemi di legittimazione del giudice comune nel maneggiare le “geometrie fluide” del bilanciamento tipico del proportionality test, evidenziando come la ponderazione nel caso concreto non sembri riguardare tanto i principi o altri elementi di valore, quanto le sole circostanze di fatto che permettono di qualificare giuridicamente e connotare “equitativamente” il caso sottoposto al giudizio. La corretta interpretazione sistematica delle disposizioni ex art. 321, commi 2 e 2 bis c.p.p., restituisce, allora, l’immagine di un giudice attento agli effetti dell’intervento cautelare, nel quadro di una più generale evoluzione dei rapporti tra la figura del giudicante e le esigenze della continuità aziendale: un giudice “tessitore di relazioni”, sensibile alle conseguenze e ai costi di ordine macro-economico e sociale che l’intervento cautelare è in grado di produrre.
Mario Arbotti (2023). L'accertamento del periculum nel sequestro preventivo "obbligatorio", in vista delle Sezioni Unite penali. SISTEMA PENALE, 3, 19-32.
L'accertamento del periculum nel sequestro preventivo "obbligatorio", in vista delle Sezioni Unite penali
Mario Arbotti
2023
Abstract
In seguito alla mirabile decisione delle Sezioni Unite Ellade è sorto un nuovo contrasto giurisprudenziale in ordine al corretto atteggiarsi dell’onere motivazionale sul periculum in mora nei casi di sequestro preventivo “obbligatorio” finalizzato alla confisca, risolvibile alla luce di un’applicazione attenta delle logiche che informano il principio di proporzionalità. Dopo aver rimarcato il ruolo svolto dal principio nella valorizzazione della figura dell’interprete in funzione “promozionale” e “compositiva”, l’Autore si confronta con i rilevanti problemi di legittimazione del giudice comune nel maneggiare le “geometrie fluide” del bilanciamento tipico del proportionality test, evidenziando come la ponderazione nel caso concreto non sembri riguardare tanto i principi o altri elementi di valore, quanto le sole circostanze di fatto che permettono di qualificare giuridicamente e connotare “equitativamente” il caso sottoposto al giudizio. La corretta interpretazione sistematica delle disposizioni ex art. 321, commi 2 e 2 bis c.p.p., restituisce, allora, l’immagine di un giudice attento agli effetti dell’intervento cautelare, nel quadro di una più generale evoluzione dei rapporti tra la figura del giudicante e le esigenze della continuità aziendale: un giudice “tessitore di relazioni”, sensibile alle conseguenze e ai costi di ordine macro-economico e sociale che l’intervento cautelare è in grado di produrre.File | Dimensione | Formato | |
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