L’autore esamina le problematiche ingenerate dalla previsione del co. 3 dell’art. 691bis Cod. Nav., a norma del quale l’E.N.A.V. cura la gestione e la manutenzione degli impianti di assistenza visiva luminosa (VL) di sua proprietà. Tale competenza, legislativamente attribuita all’ENAV, deve, infatti, essere coordinata con quella di altri soggetti, quali l’ENAC ed il gestore aeroportuale. La scelta compiuta dal legislatore di vincolare l’obbligo di manutenzione dell’ENAV alla proprietà degli impianti, senza considerarne in alcun modo l’utilizzazione funzionale, appare criticabile, trattandosi, peraltro, di segnali incardinati nella pista o comunque nella struttura aeroportuale e qualificabili come pertinenze o parti integranti delle stesse. Non si può, inoltre, tralasciare l’obbligo gravante sul gestore aeroportuale di garantire la manutenzione e la funzionalità dell’intera infrastruttura aeroportuale, discendente dall’art. 705 Cod. Nav. ed enfatizzato dalle convenzioni che l’ENAC conclude con le società di gestione aeroportuale. Occorrerà, pertanto, discernere le ipotesi in cui il bene sia dedicato all’erogazione del servizio da parte di ENAV, riconducibili alla sua competenza funzionale di curarne la manutenzione, dalle ipotesi in cui il bene venga in rilievo quale componente dell’infrastruttura in quanto tale, riconducibili al contrario all’obbligo di manutenzione gravante sul gestore aeroportuale. Al riguardo occorre, inoltre, tenere presente l’obbligo del gestore aeroportuale ex art. 705, co. 3, lett. f, Cod. Nav. di informare tempestivamente l’ENAC e l’ENAV della presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea nell’ambito del sedime in concessione. Residua,comunque, la possibilità di configurare una responsabilità dell’ENAV, ove, avendo avuto percezione del cattivo stato di manutenzione della parte di infrastruttura in cui è incardinato l’impianto di illuminazione, tale da creare pericolo per la navigazione, non ne informi il gestore aeroportuale. L’autore in chiusura richiama brevemente la giurisprudenza che qualifica come attività pericolosa ex art. 2050 c.c. qualunque tipo di attività svolta all’interno degli aeroporti, esprimendo perplessità per l’assolutezza di un tale indirizzo interpretativo.

Profili di responsabilità dell'Enav / S. Zunarelli. - STAMPA. - (2009), pp. 411-416. (Intervento presentato al convegno LA GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO: PROFILI DI DIRITTO INTERNAZIONALE, COMUNITARIO ED INTERNO tenutosi a MESSINA nel 5-6 OTTOBRE 2007).

Profili di responsabilità dell'Enav

ZUNARELLI, STEFANO
2009

Abstract

L’autore esamina le problematiche ingenerate dalla previsione del co. 3 dell’art. 691bis Cod. Nav., a norma del quale l’E.N.A.V. cura la gestione e la manutenzione degli impianti di assistenza visiva luminosa (VL) di sua proprietà. Tale competenza, legislativamente attribuita all’ENAV, deve, infatti, essere coordinata con quella di altri soggetti, quali l’ENAC ed il gestore aeroportuale. La scelta compiuta dal legislatore di vincolare l’obbligo di manutenzione dell’ENAV alla proprietà degli impianti, senza considerarne in alcun modo l’utilizzazione funzionale, appare criticabile, trattandosi, peraltro, di segnali incardinati nella pista o comunque nella struttura aeroportuale e qualificabili come pertinenze o parti integranti delle stesse. Non si può, inoltre, tralasciare l’obbligo gravante sul gestore aeroportuale di garantire la manutenzione e la funzionalità dell’intera infrastruttura aeroportuale, discendente dall’art. 705 Cod. Nav. ed enfatizzato dalle convenzioni che l’ENAC conclude con le società di gestione aeroportuale. Occorrerà, pertanto, discernere le ipotesi in cui il bene sia dedicato all’erogazione del servizio da parte di ENAV, riconducibili alla sua competenza funzionale di curarne la manutenzione, dalle ipotesi in cui il bene venga in rilievo quale componente dell’infrastruttura in quanto tale, riconducibili al contrario all’obbligo di manutenzione gravante sul gestore aeroportuale. Al riguardo occorre, inoltre, tenere presente l’obbligo del gestore aeroportuale ex art. 705, co. 3, lett. f, Cod. Nav. di informare tempestivamente l’ENAC e l’ENAV della presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea nell’ambito del sedime in concessione. Residua,comunque, la possibilità di configurare una responsabilità dell’ENAV, ove, avendo avuto percezione del cattivo stato di manutenzione della parte di infrastruttura in cui è incardinato l’impianto di illuminazione, tale da creare pericolo per la navigazione, non ne informi il gestore aeroportuale. L’autore in chiusura richiama brevemente la giurisprudenza che qualifica come attività pericolosa ex art. 2050 c.c. qualunque tipo di attività svolta all’interno degli aeroporti, esprimendo perplessità per l’assolutezza di un tale indirizzo interpretativo.
2009
LA GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO: PROFILI DI DIRITTO INTERNAZIONALE, COMUNITARIO ED INTERNO
411
416
Profili di responsabilità dell'Enav / S. Zunarelli. - STAMPA. - (2009), pp. 411-416. (Intervento presentato al convegno LA GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO: PROFILI DI DIRITTO INTERNAZIONALE, COMUNITARIO ED INTERNO tenutosi a MESSINA nel 5-6 OTTOBRE 2007).
S. Zunarelli
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