Il contributo analizza il tema delll'interesse sociale sotto il profilo dell'esercizio della funzione ammnistrativa e, quindi, come interesse idoneo a definire criteri giuridicamente vincolanti cui gli amministratori si devono attenere nella gestione della società. Si rileva che gli amministratori di società sono tenuti a perseguire un interesse che non pò che essere coerente con lo scopo (lucrativo o mutualistico) che la società si è data. Si rileva inoltre che nella disciplina societaria non è dato rinvenire alcuna investitura, in capo agli amministratori, della doverosa tutela di interessi diversi e prevalenti rispetto a quello dei soci. Con riferimento all'esistenza di disposizioni extrasocietarie che impongono comportamenti a tutela di determinati interessi esterni alla società, si sottolinea che esse non comportano l'assunzione ed il doveroso perseguimento di tali interessi da parte degli amministratori anche nell'ambito della loro attività discrezionale di gestione, poichè la loro doverosa asunzione non costituisce una deviazione dall'obbligo di perseguire il massimo benessere per gli azionsiti, bensì un limite al perseguimento di tale interesse. Il contributo prende anche in esame i temi delle confliggenti aspettative di investitori con obiettivi di investimento diversi e della misurazione, della performance e delle politiche di remunerazione degli amministratori.
Vincenzo Calandra Buonaura (2010). Funzione amministrativa e interesse sociale. MILANO : Giuffrè.
Funzione amministrativa e interesse sociale
CALANDRA BUONAURA, VINCENZO
2010
Abstract
Il contributo analizza il tema delll'interesse sociale sotto il profilo dell'esercizio della funzione ammnistrativa e, quindi, come interesse idoneo a definire criteri giuridicamente vincolanti cui gli amministratori si devono attenere nella gestione della società. Si rileva che gli amministratori di società sono tenuti a perseguire un interesse che non pò che essere coerente con lo scopo (lucrativo o mutualistico) che la società si è data. Si rileva inoltre che nella disciplina societaria non è dato rinvenire alcuna investitura, in capo agli amministratori, della doverosa tutela di interessi diversi e prevalenti rispetto a quello dei soci. Con riferimento all'esistenza di disposizioni extrasocietarie che impongono comportamenti a tutela di determinati interessi esterni alla società, si sottolinea che esse non comportano l'assunzione ed il doveroso perseguimento di tali interessi da parte degli amministratori anche nell'ambito della loro attività discrezionale di gestione, poichè la loro doverosa asunzione non costituisce una deviazione dall'obbligo di perseguire il massimo benessere per gli azionsiti, bensì un limite al perseguimento di tale interesse. Il contributo prende anche in esame i temi delle confliggenti aspettative di investitori con obiettivi di investimento diversi e della misurazione, della performance e delle politiche di remunerazione degli amministratori.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.