L’analisi precedentemente avviata in un anteriore contributo relativa alla recezione di culture diverse da quella romanistico-occidentale predominante nella codificazione giovanneo paolina del 1983 per la Chiesa latina prosegue perlustrando alcuni settori particolarmente sensibili. In particolare si analizza la disciplina del matrimonio che taluno ha contestato proprio perché sembrerebbe insofferente e restia ad ogni penetrazione. Penetrazione anzitutto di quella costellazione di culture originatesi in zone del globo distanti dall’Occidente europeo in cui è incubato il matrimonio cesellato nel Codice: quali, ad esempio, quelle di continenti lontani infine raggiunti dalla predicazione cristiana che peraltro con tali culture, cementate da millenni di consolidamento, talora si è scontrata drammaticamente. Ma il matrimonio canonico sarebbe oramai abissalmente estraneo ed anche recalcitrante alla penetrazione della cultura dell’uomo occidentale contemporaneo, specialmente dopo i vorticosi e tutt’altro che momentanei mutamenti da essa subiti a causa dell’imperante secolarizzazione. Si constata tuttavia che è l’impalcatura portante del matrimonio, innervata su intrasgredibili norme di diritto divino, che rende assolutamente non accettabili talune modificazioni normative che pur si sono perorate. Un ambito nel quale invece si poteva forse avviare un programma ardito di inculturazione era quello del diritto processuale, in particolare in relazione proprio alle cause di nullità del vincolo coniugale: cause d’altronde sulle quali oggi si industriano pressoché esclusivamente i tribunali ecclesiastici e che sono oggetto della recente Istruzione “Dignitas connubii” del Pontificio Consiglio per i testi legislativi. Il fatto che in taluni paesi, segnatamente quelli a regime concordatario, le sentenze sull’invalidità del matrimonio pronunciate dai giudici della Chiesa possono conseguire efficacia civile ci sembra rendesse ancor più indifferibile un impegno in tale direzione: impegno che è stato in gran parte disatteso nel provvedimento appena ricordato. In altri campi si è seguito, invece, un differente itinerario: infatti la disamina prosegue indugiando su un esempio emblematico di come oggi più che mai la Chiesa sia lealmente protesa verso gruppi esigui nonché identità minoritarie entro il grembo della cattolicità, e volta a fomentare una loro partecipazione alla vita ecclesiale col proprio “forziere” di tradizioni e culture: e di come ciò possa accadere anche facendo “buon uso” di disposizioni racchiuse nel Codex Iuris Canonici. Tale esempio può ravvisarsi nella considerazione riservata, e recentemente vieppiù incrementatasi, ai nomadi, agli zingari, destinatari di una grande attenzione non solo pastorale, ma altresì attenta agli aspetti giuridicamente rilevanti. L’ultima parte del saggio si occupa delle prospettive interordinamentali: in specie del rinvio al diritto secolare come forma, sia pur oggi estremamente problematica (soprattutto per la dissociazione sempre più accentuata tra diritto canonico e diritti secolari in numerose aree disciplinari), di inculturazione; ci si sofferma poi sull’ingresso nello "ius canonicum" dei diritti di Chiese e comunità ecclesiali separate per concludere analizzando le eventuali aperture a culture non cristiane.

Il Codex Iuris Canonici e le culture. PARTE SECONDA: Occidente, culture ‘altre’, secolarizzazione: le risposte del diritto canonico / Boni G.. - In: IL DIRITTO ECCLESIASTICO. - ISSN 1128-7772. - STAMPA. - CXX:3-4(2009), pp. 541-588. [10.1400/149376]

Il Codex Iuris Canonici e le culture. PARTE SECONDA: Occidente, culture ‘altre’, secolarizzazione: le risposte del diritto canonico

BONI, GERALDINA
2009

Abstract

L’analisi precedentemente avviata in un anteriore contributo relativa alla recezione di culture diverse da quella romanistico-occidentale predominante nella codificazione giovanneo paolina del 1983 per la Chiesa latina prosegue perlustrando alcuni settori particolarmente sensibili. In particolare si analizza la disciplina del matrimonio che taluno ha contestato proprio perché sembrerebbe insofferente e restia ad ogni penetrazione. Penetrazione anzitutto di quella costellazione di culture originatesi in zone del globo distanti dall’Occidente europeo in cui è incubato il matrimonio cesellato nel Codice: quali, ad esempio, quelle di continenti lontani infine raggiunti dalla predicazione cristiana che peraltro con tali culture, cementate da millenni di consolidamento, talora si è scontrata drammaticamente. Ma il matrimonio canonico sarebbe oramai abissalmente estraneo ed anche recalcitrante alla penetrazione della cultura dell’uomo occidentale contemporaneo, specialmente dopo i vorticosi e tutt’altro che momentanei mutamenti da essa subiti a causa dell’imperante secolarizzazione. Si constata tuttavia che è l’impalcatura portante del matrimonio, innervata su intrasgredibili norme di diritto divino, che rende assolutamente non accettabili talune modificazioni normative che pur si sono perorate. Un ambito nel quale invece si poteva forse avviare un programma ardito di inculturazione era quello del diritto processuale, in particolare in relazione proprio alle cause di nullità del vincolo coniugale: cause d’altronde sulle quali oggi si industriano pressoché esclusivamente i tribunali ecclesiastici e che sono oggetto della recente Istruzione “Dignitas connubii” del Pontificio Consiglio per i testi legislativi. Il fatto che in taluni paesi, segnatamente quelli a regime concordatario, le sentenze sull’invalidità del matrimonio pronunciate dai giudici della Chiesa possono conseguire efficacia civile ci sembra rendesse ancor più indifferibile un impegno in tale direzione: impegno che è stato in gran parte disatteso nel provvedimento appena ricordato. In altri campi si è seguito, invece, un differente itinerario: infatti la disamina prosegue indugiando su un esempio emblematico di come oggi più che mai la Chiesa sia lealmente protesa verso gruppi esigui nonché identità minoritarie entro il grembo della cattolicità, e volta a fomentare una loro partecipazione alla vita ecclesiale col proprio “forziere” di tradizioni e culture: e di come ciò possa accadere anche facendo “buon uso” di disposizioni racchiuse nel Codex Iuris Canonici. Tale esempio può ravvisarsi nella considerazione riservata, e recentemente vieppiù incrementatasi, ai nomadi, agli zingari, destinatari di una grande attenzione non solo pastorale, ma altresì attenta agli aspetti giuridicamente rilevanti. L’ultima parte del saggio si occupa delle prospettive interordinamentali: in specie del rinvio al diritto secolare come forma, sia pur oggi estremamente problematica (soprattutto per la dissociazione sempre più accentuata tra diritto canonico e diritti secolari in numerose aree disciplinari), di inculturazione; ci si sofferma poi sull’ingresso nello "ius canonicum" dei diritti di Chiese e comunità ecclesiali separate per concludere analizzando le eventuali aperture a culture non cristiane.
2009
Il Codex Iuris Canonici e le culture. PARTE SECONDA: Occidente, culture ‘altre’, secolarizzazione: le risposte del diritto canonico / Boni G.. - In: IL DIRITTO ECCLESIASTICO. - ISSN 1128-7772. - STAMPA. - CXX:3-4(2009), pp. 541-588. [10.1400/149376]
Boni G.
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
Il Codex Iuris Canonici e le culture Parte Seconda.pdf

accesso riservato

Descrizione: Saggio Geraldina Boni
Tipo: Versione (PDF) editoriale
Licenza: Licenza per accesso riservato
Dimensione 527.68 kB
Formato Adobe PDF
527.68 kB Adobe PDF   Visualizza/Apri   Contatta l'autore

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11585/92556
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact