Le elezioni politiche italiane del settembre 2022 offrono un’occasione per riflettere sulla normativa - art. 8 della legge n. 29 del 2000 e apposito Regolamento emanato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni-Agcom (allegato alla delibera n. 256/10/CSP, risalente al 2010) - che in Italia governa la pubblicazione sui mezzi di informazione degli esiti dei sondaggi “politico-elettorali”. L’Agcom definisce il margine di errore come “una stima di quanto nei campioni probabilistici i risultati del sondaggio si discostino da quelli che si otterrebbero se fosse interpellata l’intera popolazione”. La maggior parte dei documenti depositati dai realizzatori di sondaggi sulle intenzioni di voto riporta un solo margine di errore, corrispondente al valore che si ottiene tenendo conto di un livello di fiducia del 95% (quasi mai espressamente dichiarato), di una stima puntuale del 50% (corrispondente alla massima variabilità del fenomeno) e dell’insieme di tutti gli intervistati. Questo modo di procedere è problematico per diversi motivi: i sondaggi in questione difficilmente corrispondono ai requisiti del campionamento probabilistico; le copiose mancate partecipazioni ai sondaggi e le dichiarazioni di indecisione e di astenesione sono determinate da fattori socialmente e politicamente rilevanti; i "documenti" prodotti dai realizzatori di sondaggi riportano – per i singoli partiti – percentuali calcolati al netto degli astenuti e indecisi. Inoltre, la maggior parte dei sondaggi pre-elettorali condotti in prossimità delle elezioni del settembre 2022 si sono avvalsi di modalità miste di rilevazione, che comportano ulteriori complicazioni per quanto riguarda la formulazione delle stime. Lo stesso vale per il ricorso alla ponderazione, ossia all’assegnazione di pesi differenziati ad intervistati appartenenti a categorie sociodemografiche e/o di comportamento politico diverso. In ogni caso, pare vana la volontà del legislatore e dell’Agcom di indurre i realizzatori di sondaggi a “conformare la loro attività a requisiti di rigore metodologico, correttezza professionale e trasparenza” e di “garantire all'utente/cittadino la correttezza dell'informazione” (come si legge sul sito web dell’Agcom). Colpisce la notizia che si sta prendendo sul serio il margine di errore in Brasile, dove in recenti contese elettorali si è registrata una forte divergenza fra risultati dei sondaggi ed esiti effettivi, a sfavore di candidati conservatori. La destra ha accusato gli istituti demoscopici di essere incompetenti o corrotti, agevolato l’avvio di inchieste giudiziarie contro i sondaggisti e promosso un disegno di legge che renderebbe un reato diffondere risultati di sondaggi pre-elettorali che dovessero divergere dagli esiti effettivi in misura maggiore del margine di errore. Il fatto che sia stata evocata la criminalizzazione dei prognostici errati costituisce motivo di grande preoccupazione.
Il margine di errore nei sondaggi sulle intenzioni di voto: dall’ambiguità all’indizio di reato
Gasperoni G.
2023
Abstract
Le elezioni politiche italiane del settembre 2022 offrono un’occasione per riflettere sulla normativa - art. 8 della legge n. 29 del 2000 e apposito Regolamento emanato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni-Agcom (allegato alla delibera n. 256/10/CSP, risalente al 2010) - che in Italia governa la pubblicazione sui mezzi di informazione degli esiti dei sondaggi “politico-elettorali”. L’Agcom definisce il margine di errore come “una stima di quanto nei campioni probabilistici i risultati del sondaggio si discostino da quelli che si otterrebbero se fosse interpellata l’intera popolazione”. La maggior parte dei documenti depositati dai realizzatori di sondaggi sulle intenzioni di voto riporta un solo margine di errore, corrispondente al valore che si ottiene tenendo conto di un livello di fiducia del 95% (quasi mai espressamente dichiarato), di una stima puntuale del 50% (corrispondente alla massima variabilità del fenomeno) e dell’insieme di tutti gli intervistati. Questo modo di procedere è problematico per diversi motivi: i sondaggi in questione difficilmente corrispondono ai requisiti del campionamento probabilistico; le copiose mancate partecipazioni ai sondaggi e le dichiarazioni di indecisione e di astenesione sono determinate da fattori socialmente e politicamente rilevanti; i "documenti" prodotti dai realizzatori di sondaggi riportano – per i singoli partiti – percentuali calcolati al netto degli astenuti e indecisi. Inoltre, la maggior parte dei sondaggi pre-elettorali condotti in prossimità delle elezioni del settembre 2022 si sono avvalsi di modalità miste di rilevazione, che comportano ulteriori complicazioni per quanto riguarda la formulazione delle stime. Lo stesso vale per il ricorso alla ponderazione, ossia all’assegnazione di pesi differenziati ad intervistati appartenenti a categorie sociodemografiche e/o di comportamento politico diverso. In ogni caso, pare vana la volontà del legislatore e dell’Agcom di indurre i realizzatori di sondaggi a “conformare la loro attività a requisiti di rigore metodologico, correttezza professionale e trasparenza” e di “garantire all'utente/cittadino la correttezza dell'informazione” (come si legge sul sito web dell’Agcom). Colpisce la notizia che si sta prendendo sul serio il margine di errore in Brasile, dove in recenti contese elettorali si è registrata una forte divergenza fra risultati dei sondaggi ed esiti effettivi, a sfavore di candidati conservatori. La destra ha accusato gli istituti demoscopici di essere incompetenti o corrotti, agevolato l’avvio di inchieste giudiziarie contro i sondaggisti e promosso un disegno di legge che renderebbe un reato diffondere risultati di sondaggi pre-elettorali che dovessero divergere dagli esiti effettivi in misura maggiore del margine di errore. Il fatto che sia stata evocata la criminalizzazione dei prognostici errati costituisce motivo di grande preoccupazione.File | Dimensione | Formato | |
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