La diversa propensione al rischio dei creditori concorrenti nel fallimento impedisce di individuare un univoco criterio di gestione della liquidazione fallimentare, che corrisponda ad un interesse collettivo della massa dei creditori. È quindi normalmente impossibile che il comitato dei creditori possa farsi portatore di interessi comuni a tutti i creditori concorrenti e corrisponde maggiormente alle ragioni della c.d. privatizzazione del fallimento consentire a quest’organo di perseguire gli interessi della serie di creditori rappresentata in maggioranza al suo interno, anche in relazione all’individuazione del conflitto d’interessi rilevante ex art. 40, quinto comma, l.fall. L’efficienza dell’organo, d’altronde, dipende dalla sua composizione e, pertanto, dai criteri per la nomina dei suoi componenti posti dall’art. 40, secondo comma, l.fall.
A. Rossi (2010). Gli interessi nel comitato dei creditori. IL FALLIMENTO E LE ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI, 10, 1121-1129.
Gli interessi nel comitato dei creditori
ROSSI, ANTONIO
2010
Abstract
La diversa propensione al rischio dei creditori concorrenti nel fallimento impedisce di individuare un univoco criterio di gestione della liquidazione fallimentare, che corrisponda ad un interesse collettivo della massa dei creditori. È quindi normalmente impossibile che il comitato dei creditori possa farsi portatore di interessi comuni a tutti i creditori concorrenti e corrisponde maggiormente alle ragioni della c.d. privatizzazione del fallimento consentire a quest’organo di perseguire gli interessi della serie di creditori rappresentata in maggioranza al suo interno, anche in relazione all’individuazione del conflitto d’interessi rilevante ex art. 40, quinto comma, l.fall. L’efficienza dell’organo, d’altronde, dipende dalla sua composizione e, pertanto, dai criteri per la nomina dei suoi componenti posti dall’art. 40, secondo comma, l.fall.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.