La domanda d’arbitrato è l’atto mediante il quale la parte che ne ha interesse promuove il procedimento arbitrale, chiamando in giudizio avanti agli arbitri una o più parti al fine di risolvere una controversia tra le stesse insorta. La tipizzazione della domanda di arbitrato è stata resa possibile grazie alla riforma dell’arbitrato del 1994 che ha permesso di risolvere le problematiche di natura processuale e sostanziale, riguardanti l’atto introduttivo della procedura arbitrale. Prima della riforma del 1994 , la dottrina riconosceva che in materia di arbitrato non esisteva un concetto legislativamente fissato di atto introduttivo del giudizio comparabile a quello esistente nell’ambito del processo civile avanti l’autorità giudiziaria ordinaria, infatti, mancava la disciplina di quel rapporto, tipico del processo ordinario, che si instaura a seguito della notificazione della domanda introduttiva portata mediante atto di citazione ed alla quale si ricollegano una serie di rilevanti effetti di natura sostanziale e processuale. Si può affermare che l’esatta determinazione del momento iniziale della procedura arbitrale, alla luce delle sue ripercussioni in differenti ambiti, quali i procedimenti cautelari, la prescrizione e la trascrizione, costituisce un elemento di centrale importanza per un efficiente utilizzo dello strumento arbitrale.
Soldati N. (2010). La domanda di arbitrato. I CONTRATTI, 10, 961-968.
La domanda di arbitrato
SOLDATI, NICOLA
2010
Abstract
La domanda d’arbitrato è l’atto mediante il quale la parte che ne ha interesse promuove il procedimento arbitrale, chiamando in giudizio avanti agli arbitri una o più parti al fine di risolvere una controversia tra le stesse insorta. La tipizzazione della domanda di arbitrato è stata resa possibile grazie alla riforma dell’arbitrato del 1994 che ha permesso di risolvere le problematiche di natura processuale e sostanziale, riguardanti l’atto introduttivo della procedura arbitrale. Prima della riforma del 1994 , la dottrina riconosceva che in materia di arbitrato non esisteva un concetto legislativamente fissato di atto introduttivo del giudizio comparabile a quello esistente nell’ambito del processo civile avanti l’autorità giudiziaria ordinaria, infatti, mancava la disciplina di quel rapporto, tipico del processo ordinario, che si instaura a seguito della notificazione della domanda introduttiva portata mediante atto di citazione ed alla quale si ricollegano una serie di rilevanti effetti di natura sostanziale e processuale. Si può affermare che l’esatta determinazione del momento iniziale della procedura arbitrale, alla luce delle sue ripercussioni in differenti ambiti, quali i procedimenti cautelari, la prescrizione e la trascrizione, costituisce un elemento di centrale importanza per un efficiente utilizzo dello strumento arbitrale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.