La delegazione legislativa, nel modello costituzionale, viene disciplinata muovendo da una presupposta natura derogatoria rispetto all’ordinario esercizio della funzione legislativa affidato, ai sensi dell’art. 70 Cost., collettivamente alle due Camere (sent. n. 3/1957, poi ribadita da sent. 340/20071 ). L’intenzione dei costituenti di muoversi dentro questa cornice emerge in modo piuttosto chiaro dai lavori preparatori2 , in cui peraltro vi è testimonianza dell’esistenza, a monte, di un dibattito sulla stessa opportunità di introdurre nel sistema delle fonti tale strumento normativo che, d’altra parte, era quasi sconosciuto al costituzionalismo europeo3 e, in Italia, motivo di preoccupazioni non indifferenti alla luce della recente esperienza fascista4 . Per questa ragione la Costituzione disciplina la delegazione legislativa con una precauzione che si legge negli artt. 76 e 77 Cost. e che trapela nei controlli e nei limiti di cui la si è circondata. Così, da un lato, i controlli previsti in Costituzione sono essenzialmente due: quello che il Presidente della Repubblica esercita in sede di emanazione, attraverso un potere di controllo simile a quello esercitato in sede di promulgazione delle leggi (così sent. n. 406/1989) e quello, a doppio binario, della Corte costituzionale, sia come controllo di conformità della legge di delegazione all’art 76, sia come controllo sul corretto esercizio del potere delegato alla luce della legge di delegazione. Dall’altro lato poi, l’art. 76 Cost. dovrebbe essere inteso, secondo questa prospettiva originalista, come contenitore di vincoli rigorosi e precisi, laddove impone al legislatore delegante di individuare il termine, l’oggetto, i principi e i criteri direttivi, ed al Governo di rispettarli. Ciò che è emerso dalla prassi però è piuttosto distante da questo modello, la cui rigidità è contraddetta nei fatti.

La delegazione legislativa nella XVII Legislatura: prassi e giurisprudenza alla luce del modello costituzionale / Alberto Arcuri. - In: OSSERVATORIO SULLE FONTI. - ISSN 2038-5633. - ELETTRONICO. - 2:2(2018), pp. 1-17.

La delegazione legislativa nella XVII Legislatura: prassi e giurisprudenza alla luce del modello costituzionale

Alberto Arcuri
2018

Abstract

La delegazione legislativa, nel modello costituzionale, viene disciplinata muovendo da una presupposta natura derogatoria rispetto all’ordinario esercizio della funzione legislativa affidato, ai sensi dell’art. 70 Cost., collettivamente alle due Camere (sent. n. 3/1957, poi ribadita da sent. 340/20071 ). L’intenzione dei costituenti di muoversi dentro questa cornice emerge in modo piuttosto chiaro dai lavori preparatori2 , in cui peraltro vi è testimonianza dell’esistenza, a monte, di un dibattito sulla stessa opportunità di introdurre nel sistema delle fonti tale strumento normativo che, d’altra parte, era quasi sconosciuto al costituzionalismo europeo3 e, in Italia, motivo di preoccupazioni non indifferenti alla luce della recente esperienza fascista4 . Per questa ragione la Costituzione disciplina la delegazione legislativa con una precauzione che si legge negli artt. 76 e 77 Cost. e che trapela nei controlli e nei limiti di cui la si è circondata. Così, da un lato, i controlli previsti in Costituzione sono essenzialmente due: quello che il Presidente della Repubblica esercita in sede di emanazione, attraverso un potere di controllo simile a quello esercitato in sede di promulgazione delle leggi (così sent. n. 406/1989) e quello, a doppio binario, della Corte costituzionale, sia come controllo di conformità della legge di delegazione all’art 76, sia come controllo sul corretto esercizio del potere delegato alla luce della legge di delegazione. Dall’altro lato poi, l’art. 76 Cost. dovrebbe essere inteso, secondo questa prospettiva originalista, come contenitore di vincoli rigorosi e precisi, laddove impone al legislatore delegante di individuare il termine, l’oggetto, i principi e i criteri direttivi, ed al Governo di rispettarli. Ciò che è emerso dalla prassi però è piuttosto distante da questo modello, la cui rigidità è contraddetta nei fatti.
2018
La delegazione legislativa nella XVII Legislatura: prassi e giurisprudenza alla luce del modello costituzionale / Alberto Arcuri. - In: OSSERVATORIO SULLE FONTI. - ISSN 2038-5633. - ELETTRONICO. - 2:2(2018), pp. 1-17.
Alberto Arcuri
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