Il modello giuridico del trust è ‘permeato’ in svariati Paesi del mondo occidentale, ivi inclusi quegli ordinamenti le cui radici giuridiche affondano nella civil law. In Italia, nell’ultimo ventennio, l’istituto ha registrato una diffusione esponenziale, dando vita, tra l’altro, ad una copiosa produzione giurisprudenziale da parte della Corte di Cassazione. I vantaggi dello strumento del trust sotto i profili della flessibilità, praticità d’uso, economicità e professionalità del gestore del fondo fanno comprendere come il modello giuridico del trust sia circolato nel nostro ordinamento, peraltro in branche del diritto tra loro eterogenee. I giuristi italiani hanno dunque fatto ‘shopping’ di un istituto che nel nostro ordinamento non trovava (e ancora ad oggi non trova) eguali. In particolare, il trust si è dimostrato particolarmente efficace per il passaggio generazionale, per la tutela del patrimonio in ambito familiare nonché per perseguire fini filantropici. Tuttavia, l’Italia si pone in contrasto con la tendenza di vari ordinamenti di civil law, come la vicina Repubblica di San Marino, che hanno già tradotto il trust all’interno della legislazione domestica. Tra interventi normativi settoriali e disorganici, sembra aver preso spazio l’interessante proposta del d.d.l. 1452/2019, la cui portata innovativa consiste nel forgiare uno strumento ‘domestico’, l’affidamento fiduciario, che possa competere con l’istituto di matrice anglosassone.
Pellegrini (2022). Riflessioni sul trust: i punti d’arrivo della metabolizzazione in Italia in attesa di una disciplina interna. JUS CIVILE, 5, 1226-1246.
Riflessioni sul trust: i punti d’arrivo della metabolizzazione in Italia in attesa di una disciplina interna
Pellegrini
2022
Abstract
Il modello giuridico del trust è ‘permeato’ in svariati Paesi del mondo occidentale, ivi inclusi quegli ordinamenti le cui radici giuridiche affondano nella civil law. In Italia, nell’ultimo ventennio, l’istituto ha registrato una diffusione esponenziale, dando vita, tra l’altro, ad una copiosa produzione giurisprudenziale da parte della Corte di Cassazione. I vantaggi dello strumento del trust sotto i profili della flessibilità, praticità d’uso, economicità e professionalità del gestore del fondo fanno comprendere come il modello giuridico del trust sia circolato nel nostro ordinamento, peraltro in branche del diritto tra loro eterogenee. I giuristi italiani hanno dunque fatto ‘shopping’ di un istituto che nel nostro ordinamento non trovava (e ancora ad oggi non trova) eguali. In particolare, il trust si è dimostrato particolarmente efficace per il passaggio generazionale, per la tutela del patrimonio in ambito familiare nonché per perseguire fini filantropici. Tuttavia, l’Italia si pone in contrasto con la tendenza di vari ordinamenti di civil law, come la vicina Repubblica di San Marino, che hanno già tradotto il trust all’interno della legislazione domestica. Tra interventi normativi settoriali e disorganici, sembra aver preso spazio l’interessante proposta del d.d.l. 1452/2019, la cui portata innovativa consiste nel forgiare uno strumento ‘domestico’, l’affidamento fiduciario, che possa competere con l’istituto di matrice anglosassone.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.