L’art. 2-terdecies cod. privacy permette ai successori di esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 G.D.P.R., riferiti ai dati personali della persona deceduta, ove i primi abbiano un interesse proprio, ragioni familiari o siano mandatari del de cuius. La norma finisce per riproporre la questione, non nuova, della trasmissibilità successoria di situazioni a contenuto non patrimoniale.
La successione digitale: la permanenza post mortem di aspetti della personalità
spangaro alessandra
2022
Abstract
L’art. 2-terdecies cod. privacy permette ai successori di esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 G.D.P.R., riferiti ai dati personali della persona deceduta, ove i primi abbiano un interesse proprio, ragioni familiari o siano mandatari del de cuius. La norma finisce per riproporre la questione, non nuova, della trasmissibilità successoria di situazioni a contenuto non patrimoniale.File in questo prodotto:
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