Ribadita l’incidenza del canone d’imparzialità nelle dinamiche della fase esecutiva, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi gli artt. 34 comma 1 e 623 comma 1 lett. a c.p.p. Nel quadro degli interventi che riguardano la legalità della pena, il giudice del rinvio deve essere diverso da quello la cui ordinanza venga annullata. A caratterizzare la pronuncia, che colma una lacuna lesiva degli artt. 3 e 111 comma 2 Cost., sono coordinate suscettibili di significative implicazioni.
Daniele Vicoli (2022). Fisionomia della fase esecutiva e giusto processo: la Corte sancisce l’incompatibilità in sede di rinvio del giudice la cui ordinanza sulla rideterminazione della pena illegale sia stata annullata. GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE, LXVVII(1), 80-88.
Fisionomia della fase esecutiva e giusto processo: la Corte sancisce l’incompatibilità in sede di rinvio del giudice la cui ordinanza sulla rideterminazione della pena illegale sia stata annullata
Daniele Vicoli
2022
Abstract
Ribadita l’incidenza del canone d’imparzialità nelle dinamiche della fase esecutiva, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi gli artt. 34 comma 1 e 623 comma 1 lett. a c.p.p. Nel quadro degli interventi che riguardano la legalità della pena, il giudice del rinvio deve essere diverso da quello la cui ordinanza venga annullata. A caratterizzare la pronuncia, che colma una lacuna lesiva degli artt. 3 e 111 comma 2 Cost., sono coordinate suscettibili di significative implicazioni.File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
estratto Daniele Vicoli.pdf
accesso riservato
Descrizione: articolo in rivista
Tipo:
Versione (PDF) editoriale
Licenza:
Licenza per accesso riservato
Dimensione
297.07 kB
Formato
Adobe PDF
|
297.07 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Contatta l'autore |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.