Ribadita l’incidenza del canone d’imparzialità nelle dinamiche della fase esecutiva, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi gli artt. 34 comma 1 e 623 comma 1 lett. a c.p.p. Nel quadro degli interventi che riguardano la legalità della pena, il giudice del rinvio deve essere diverso da quello la cui ordinanza venga annullata. A caratterizzare la pronuncia, che colma una lacuna lesiva degli artt. 3 e 111 comma 2 Cost., sono coordinate suscettibili di significative implicazioni.
Fisionomia della fase esecutiva e giusto processo: la Corte sancisce l’incompatibilità in sede di rinvio del giudice la cui ordinanza sulla rideterminazione della pena illegale sia stata annullata
Daniele Vicoli
2022
Abstract
Ribadita l’incidenza del canone d’imparzialità nelle dinamiche della fase esecutiva, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi gli artt. 34 comma 1 e 623 comma 1 lett. a c.p.p. Nel quadro degli interventi che riguardano la legalità della pena, il giudice del rinvio deve essere diverso da quello la cui ordinanza venga annullata. A caratterizzare la pronuncia, che colma una lacuna lesiva degli artt. 3 e 111 comma 2 Cost., sono coordinate suscettibili di significative implicazioni.File in questo prodotto:
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