Assecondando il ruolo di «custode» delle disposizioni di vertice dell’ordinamento nazionale, la Corte costituzionale ha spesso contribuito con la propria giurisprudenza a giustificare alcuni taciti adeguamenti del contenuto della Carta al mutato assetto ordinamentale; ciò essa ha fatto specialmente nel campo dei rapporti economici, nel tentativo di rimodulare costantemente, al mutare del contesto ordinamentale, il delicato bilanciamento tra i principi afferenti la crescita e lo sviluppo e altri valori fondamentali e meritevoli di tutela, che nel tempo ha visto in parte mutare il «peso» e il ruolo assegnato a ciascuno di essi. Questo fenomeno, riscontrabile sin da tempi meno recenti – si pensi all’affermazione della riserva di legge per le limitazioni imposte all’iniziativa economica – è tuttavia divenuto ancor più evidente a partire dalla fine del Novecento, in coincidenza con la crescente integrazione europea e sovranazionale del nostro ordinamento costituzionale. Ciò è tendenzialmente vero, ad esempio, nell’interpretazione dell’art. 41 Cost., ove il limite negativo alla libera iniziativa imprenditoriale costituito dall’utilità sociale viene oggi prevalentemente riempito di significato economico; non sono peraltro mancati casi di rilievo in cui nel bilanciamento sono prevalse invece istanze sociali, segno di un reciproco arricchimento fra l’ordinamento costituzionale e quello europeo, in cui se è vero che il primo si è aperto alle logiche della concorrenza, il secondo ha a sua volta gradualmente accolto esigenze di tutela rispondenti a valori, interessi e diritti ulteriori. Analogo scarto rispetto all’esegesi tradizionale può registrarsi rispetto alla norma di cui all’art. 47 Cost., ove nell’endiadi risparmio-credito, a fronte di una originaria tutela incentrata sul valore sociale del risparmio, sembra invece oggi prevalere la protezione del credito, inteso secondo una visione che privilegia la competitività e l’adeguamento agli standard europei in materia di liberalizzazione; analogamente però, sembrano riemergere anche in questo campo sempre più forti istanze per una finanza etica che tuteli anche i risparmiatori e/o gli operatori meno accorti. La Corte costituzionale, dunque, specialmente in tempi come quelli attuali di crisi della legge, sembra divenire oggi l’attrice principale a cui è affidata l’individuazione del delicato equilibrio tra intervento pubblico con finalità sociale e iniziativa imprenditoriale in funzione di sviluppo e competitività.
Olivia Pini (2019). Giurisprudenza costituzionale e statuto dei rapporti economici: «interpretazione adeguatrice» ed evoluzione ordinamentale. DIRITTIFONDAMENTALI.IT, 2/2019(2/2019), 1-40.
Giurisprudenza costituzionale e statuto dei rapporti economici: «interpretazione adeguatrice» ed evoluzione ordinamentale
Olivia PiniPrimo
2019
Abstract
Assecondando il ruolo di «custode» delle disposizioni di vertice dell’ordinamento nazionale, la Corte costituzionale ha spesso contribuito con la propria giurisprudenza a giustificare alcuni taciti adeguamenti del contenuto della Carta al mutato assetto ordinamentale; ciò essa ha fatto specialmente nel campo dei rapporti economici, nel tentativo di rimodulare costantemente, al mutare del contesto ordinamentale, il delicato bilanciamento tra i principi afferenti la crescita e lo sviluppo e altri valori fondamentali e meritevoli di tutela, che nel tempo ha visto in parte mutare il «peso» e il ruolo assegnato a ciascuno di essi. Questo fenomeno, riscontrabile sin da tempi meno recenti – si pensi all’affermazione della riserva di legge per le limitazioni imposte all’iniziativa economica – è tuttavia divenuto ancor più evidente a partire dalla fine del Novecento, in coincidenza con la crescente integrazione europea e sovranazionale del nostro ordinamento costituzionale. Ciò è tendenzialmente vero, ad esempio, nell’interpretazione dell’art. 41 Cost., ove il limite negativo alla libera iniziativa imprenditoriale costituito dall’utilità sociale viene oggi prevalentemente riempito di significato economico; non sono peraltro mancati casi di rilievo in cui nel bilanciamento sono prevalse invece istanze sociali, segno di un reciproco arricchimento fra l’ordinamento costituzionale e quello europeo, in cui se è vero che il primo si è aperto alle logiche della concorrenza, il secondo ha a sua volta gradualmente accolto esigenze di tutela rispondenti a valori, interessi e diritti ulteriori. Analogo scarto rispetto all’esegesi tradizionale può registrarsi rispetto alla norma di cui all’art. 47 Cost., ove nell’endiadi risparmio-credito, a fronte di una originaria tutela incentrata sul valore sociale del risparmio, sembra invece oggi prevalere la protezione del credito, inteso secondo una visione che privilegia la competitività e l’adeguamento agli standard europei in materia di liberalizzazione; analogamente però, sembrano riemergere anche in questo campo sempre più forti istanze per una finanza etica che tuteli anche i risparmiatori e/o gli operatori meno accorti. La Corte costituzionale, dunque, specialmente in tempi come quelli attuali di crisi della legge, sembra divenire oggi l’attrice principale a cui è affidata l’individuazione del delicato equilibrio tra intervento pubblico con finalità sociale e iniziativa imprenditoriale in funzione di sviluppo e competitività.File | Dimensione | Formato | |
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