Assecondando il ruolo di «custode» delle disposizioni di vertice dell’ordinamento nazionale, la Corte costituzionale ha spesso contribuito con la propria giurisprudenza a giustificare alcuni taciti adeguamenti del contenuto della Carta al mutato assetto ordinamentale; ciò essa ha fatto specialmente nel campo dei rapporti economici, nel tentativo di rimodulare costantemente, al mutare del contesto ordinamentale, il delicato bilanciamento tra i principi afferenti la crescita e lo sviluppo e altri valori fondamentali e meritevoli di tutela, che nel tempo ha visto in parte mutare il «peso» e il ruolo assegnato a ciascuno di essi. Questo fenomeno, riscontrabile sin da tempi meno recenti – si pensi all’affermazione della riserva di legge per le limitazioni imposte all’iniziativa economica – è tuttavia divenuto ancor più evidente a partire dalla fine del Novecento, in coincidenza con la crescente integrazione europea e sovranazionale del nostro ordinamento costituzionale. Ciò è tendenzialmente vero, ad esempio, nell’interpretazione dell’art. 41 Cost., ove il limite negativo alla libera iniziativa imprenditoriale costituito dall’utilità sociale viene oggi prevalentemente riempito di significato economico; non sono peraltro mancati casi di rilievo in cui nel bilanciamento sono prevalse invece istanze sociali, segno di un reciproco arricchimento fra l’ordinamento costituzionale e quello europeo, in cui se è vero che il primo si è aperto alle logiche della concorrenza, il secondo ha a sua volta gradualmente accolto esigenze di tutela rispondenti a valori, interessi e diritti ulteriori. Analogo scarto rispetto all’esegesi tradizionale può registrarsi rispetto alla norma di cui all’art. 47 Cost., ove nell’endiadi risparmio-credito, a fronte di una originaria tutela incentrata sul valore sociale del risparmio, sembra invece oggi prevalere la protezione del credito, inteso secondo una visione che privilegia la competitività e l’adeguamento agli standard europei in materia di liberalizzazione; analogamente però, sembrano riemergere anche in questo campo sempre più forti istanze per una finanza etica che tuteli anche i risparmiatori e/o gli operatori meno accorti. La Corte costituzionale, dunque, specialmente in tempi come quelli attuali di crisi della legge, sembra divenire oggi l’attrice principale a cui è affidata l’individuazione del delicato equilibrio tra intervento pubblico con finalità sociale e iniziativa imprenditoriale in funzione di sviluppo e competitività.

Olivia Pini (2019). Giurisprudenza costituzionale e statuto dei rapporti economici: «interpretazione adeguatrice» ed evoluzione ordinamentale. DIRITTIFONDAMENTALI.IT, 2/2019(2/2019), 1-40.

Giurisprudenza costituzionale e statuto dei rapporti economici: «interpretazione adeguatrice» ed evoluzione ordinamentale

Olivia Pini
Primo
2019

Abstract

Assecondando il ruolo di «custode» delle disposizioni di vertice dell’ordinamento nazionale, la Corte costituzionale ha spesso contribuito con la propria giurisprudenza a giustificare alcuni taciti adeguamenti del contenuto della Carta al mutato assetto ordinamentale; ciò essa ha fatto specialmente nel campo dei rapporti economici, nel tentativo di rimodulare costantemente, al mutare del contesto ordinamentale, il delicato bilanciamento tra i principi afferenti la crescita e lo sviluppo e altri valori fondamentali e meritevoli di tutela, che nel tempo ha visto in parte mutare il «peso» e il ruolo assegnato a ciascuno di essi. Questo fenomeno, riscontrabile sin da tempi meno recenti – si pensi all’affermazione della riserva di legge per le limitazioni imposte all’iniziativa economica – è tuttavia divenuto ancor più evidente a partire dalla fine del Novecento, in coincidenza con la crescente integrazione europea e sovranazionale del nostro ordinamento costituzionale. Ciò è tendenzialmente vero, ad esempio, nell’interpretazione dell’art. 41 Cost., ove il limite negativo alla libera iniziativa imprenditoriale costituito dall’utilità sociale viene oggi prevalentemente riempito di significato economico; non sono peraltro mancati casi di rilievo in cui nel bilanciamento sono prevalse invece istanze sociali, segno di un reciproco arricchimento fra l’ordinamento costituzionale e quello europeo, in cui se è vero che il primo si è aperto alle logiche della concorrenza, il secondo ha a sua volta gradualmente accolto esigenze di tutela rispondenti a valori, interessi e diritti ulteriori. Analogo scarto rispetto all’esegesi tradizionale può registrarsi rispetto alla norma di cui all’art. 47 Cost., ove nell’endiadi risparmio-credito, a fronte di una originaria tutela incentrata sul valore sociale del risparmio, sembra invece oggi prevalere la protezione del credito, inteso secondo una visione che privilegia la competitività e l’adeguamento agli standard europei in materia di liberalizzazione; analogamente però, sembrano riemergere anche in questo campo sempre più forti istanze per una finanza etica che tuteli anche i risparmiatori e/o gli operatori meno accorti. La Corte costituzionale, dunque, specialmente in tempi come quelli attuali di crisi della legge, sembra divenire oggi l’attrice principale a cui è affidata l’individuazione del delicato equilibrio tra intervento pubblico con finalità sociale e iniziativa imprenditoriale in funzione di sviluppo e competitività.
2019
Olivia Pini (2019). Giurisprudenza costituzionale e statuto dei rapporti economici: «interpretazione adeguatrice» ed evoluzione ordinamentale. DIRITTIFONDAMENTALI.IT, 2/2019(2/2019), 1-40.
Olivia Pini
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11585/904834
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