Nel quadro di una nuova lettura dei valori tradizionalmente costituzionalistici del risparmio e del credito determinata dall’avvento del diritto europeo e dalla recente crisi economica globale, l’intrinseca complessità che oggi caratterizza il mercato dei servizi finanziari e la peculiare rischiosità che connota gli scambi che su di esso si svolgono, messe tragicamente in luce proprio dalla crisi, hanno portato ad interrogarsi circa le tutele a disposizione di risparmiatori ed investitori non professionali, e sulla possibilità di estendere ad essi la disciplina generale a tutela del consumatore sul presupposto di una tendenziale equiparazione tra le due categorie che trova conferma anche nel diritto europeo. La disciplina consumeristica tanto europea quanto nazionale, a ben vedere, se da un lato è fortemente pervasa da tendenze all’armonizzazione massima in funzione di garanzia, dall’altra tende all’opposto a valorizzare le peculiarità del soggetto che opera nei singoli mercati di riferimento regolati da specifiche discipline, così che la nozione generale di consumatore sembra in realtà stemperarsi in molteplici categorie settoriali, secondo un paradigma che declina le esigenze di tutela in base ai diversi contesti in cui agiscono gli operatori economici o addirittura ai singoli atti che compiono. Non pare possibile, d’altra parte, negare la riconducibilità della figura di risparmiatore o di investitore a quella di consumatore, condividendo entrambe una strutturale «debolezza» e uno svantaggio informativo che giustifica tutele particolari; più difficile appare invece articolare correttamente il principio di specialità per comprendere in che modo la disciplina di settore dettata per il «consumatore di servizi finanziari», la quale fissa obblighi di correttezza, trasparenza e informazione particolari e affida la vigilanza su di essi alla Consob, si coordini con la generale normativa, europea e nazionale, a tutela del consumatore contro pratiche commerciali scorrette; a fronte di risposte non sempre univoche della giurisprudenza, molti interrogativi restano senza risposta, stante la difficoltà di elaborare soluzioni valevoli indistintamente per la generalità dei casi concreti.
Olivia Pini (2019). La precettività del valore del risparmio nella tutela del risparmiatore o «consumatore di servizi finanziari». Un focus sul riparto fra Consob e AGCM in materia di pratiche commerciali sleali. RIVISTA AIC, 2/2019(2/2019), 169-209.
La precettività del valore del risparmio nella tutela del risparmiatore o «consumatore di servizi finanziari». Un focus sul riparto fra Consob e AGCM in materia di pratiche commerciali sleali
Olivia PiniPrimo
2019
Abstract
Nel quadro di una nuova lettura dei valori tradizionalmente costituzionalistici del risparmio e del credito determinata dall’avvento del diritto europeo e dalla recente crisi economica globale, l’intrinseca complessità che oggi caratterizza il mercato dei servizi finanziari e la peculiare rischiosità che connota gli scambi che su di esso si svolgono, messe tragicamente in luce proprio dalla crisi, hanno portato ad interrogarsi circa le tutele a disposizione di risparmiatori ed investitori non professionali, e sulla possibilità di estendere ad essi la disciplina generale a tutela del consumatore sul presupposto di una tendenziale equiparazione tra le due categorie che trova conferma anche nel diritto europeo. La disciplina consumeristica tanto europea quanto nazionale, a ben vedere, se da un lato è fortemente pervasa da tendenze all’armonizzazione massima in funzione di garanzia, dall’altra tende all’opposto a valorizzare le peculiarità del soggetto che opera nei singoli mercati di riferimento regolati da specifiche discipline, così che la nozione generale di consumatore sembra in realtà stemperarsi in molteplici categorie settoriali, secondo un paradigma che declina le esigenze di tutela in base ai diversi contesti in cui agiscono gli operatori economici o addirittura ai singoli atti che compiono. Non pare possibile, d’altra parte, negare la riconducibilità della figura di risparmiatore o di investitore a quella di consumatore, condividendo entrambe una strutturale «debolezza» e uno svantaggio informativo che giustifica tutele particolari; più difficile appare invece articolare correttamente il principio di specialità per comprendere in che modo la disciplina di settore dettata per il «consumatore di servizi finanziari», la quale fissa obblighi di correttezza, trasparenza e informazione particolari e affida la vigilanza su di essi alla Consob, si coordini con la generale normativa, europea e nazionale, a tutela del consumatore contro pratiche commerciali scorrette; a fronte di risposte non sempre univoche della giurisprudenza, molti interrogativi restano senza risposta, stante la difficoltà di elaborare soluzioni valevoli indistintamente per la generalità dei casi concreti.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.