La riforma del diritto societario, introdotta con il d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 , ha notevolmente inciso sul processo di formazione delle decisioni dei soci nell’ambito della società a responsabilità limitata, soprattutto, con riferimento alle possibili ripartizioni di competenze tra organo amministrativo ed assemblea, prevedendo, tra l’altro, la possibilità di affiancare al tradizionale metodo assembleare, la formazione del consenso mediante consultazione scritta. La riforma ha inciso profondamente l’art. 2479 c.c. tanto da arrivare ad un ribaltamento dell’assetto normativo precedente, infatti, prima della riforma, in base al rinvio all’art. 2364 c.c., contenuto all’art. 2486 c.c., le competenze specifiche dell’assemblea avevano carattere principale e, solo in via residuale, era previsto che l’assemblea deliberasse sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dall’atto costitutivo ovvero sottoposti al suo esame dagli amministratori. Oggi, invece, i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo e sugli argomenti che uno o più amministratori, ovvero tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione e, soltanto in via residuale, è previsto che «in ogni caso» sia lasciata alla competenza dei soci la decisione sulle materia specificamente indicate all’art. 2479 c.c., vale a dire «1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; 2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori; 3) la nomina nei casi previsti dall’art. 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore; 4) le modificazioni dell'atto costitutivo; 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.». Prima della riforma, l’organo assembleare era disegnato sulla base del modello normativo fornito dalla società per azioni con rigidità strutturali che molto spesso avevano dimostrato di non essere in grado di fare fronte alle necessità di un sistema tradizionalmente caratterizzato da un mercato del capitale essenzialmente chiuso, in modo particolare, con riferimento alla circolazione delle quote rappresentative di porzioni di capitale al di sotto della soglia di controllo. Nell’attuale assetto normativo, la società a responsabilità limitata mantiene ancora, quanto meno nello schema codicistico, una distinzione tra l’organo amministrativo e quello assembleare, con una precisa indicazione della ripartizione di competenze, a cui è strettamente collegato un regime di responsabilità che incide, in modo ancora più forte rispetto al passato, sull’esecutivo, in considerazione della differente diligenza richiesta in capo agli amministratori, ma che, al contempo, eventualmente estende i suoi affetti anche in capo ai soci.

Soldati (2010). I metodi extrassembleari di decisione dei soci. VENTIQUATTRORE AVVOCATO, 5, 39-48.

I metodi extrassembleari di decisione dei soci

SOLDATI, NICOLA
2010

Abstract

La riforma del diritto societario, introdotta con il d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 , ha notevolmente inciso sul processo di formazione delle decisioni dei soci nell’ambito della società a responsabilità limitata, soprattutto, con riferimento alle possibili ripartizioni di competenze tra organo amministrativo ed assemblea, prevedendo, tra l’altro, la possibilità di affiancare al tradizionale metodo assembleare, la formazione del consenso mediante consultazione scritta. La riforma ha inciso profondamente l’art. 2479 c.c. tanto da arrivare ad un ribaltamento dell’assetto normativo precedente, infatti, prima della riforma, in base al rinvio all’art. 2364 c.c., contenuto all’art. 2486 c.c., le competenze specifiche dell’assemblea avevano carattere principale e, solo in via residuale, era previsto che l’assemblea deliberasse sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dall’atto costitutivo ovvero sottoposti al suo esame dagli amministratori. Oggi, invece, i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo e sugli argomenti che uno o più amministratori, ovvero tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione e, soltanto in via residuale, è previsto che «in ogni caso» sia lasciata alla competenza dei soci la decisione sulle materia specificamente indicate all’art. 2479 c.c., vale a dire «1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; 2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori; 3) la nomina nei casi previsti dall’art. 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore; 4) le modificazioni dell'atto costitutivo; 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.». Prima della riforma, l’organo assembleare era disegnato sulla base del modello normativo fornito dalla società per azioni con rigidità strutturali che molto spesso avevano dimostrato di non essere in grado di fare fronte alle necessità di un sistema tradizionalmente caratterizzato da un mercato del capitale essenzialmente chiuso, in modo particolare, con riferimento alla circolazione delle quote rappresentative di porzioni di capitale al di sotto della soglia di controllo. Nell’attuale assetto normativo, la società a responsabilità limitata mantiene ancora, quanto meno nello schema codicistico, una distinzione tra l’organo amministrativo e quello assembleare, con una precisa indicazione della ripartizione di competenze, a cui è strettamente collegato un regime di responsabilità che incide, in modo ancora più forte rispetto al passato, sull’esecutivo, in considerazione della differente diligenza richiesta in capo agli amministratori, ma che, al contempo, eventualmente estende i suoi affetti anche in capo ai soci.
2010
Soldati (2010). I metodi extrassembleari di decisione dei soci. VENTIQUATTRORE AVVOCATO, 5, 39-48.
Soldati
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