Il travagliato percorso di riforma della legge fallimentare ha visto finalmente il proprio epilogo attraverso il varo del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza lo scorso 15 luglio 2022. Sul piano definitorio, occorre effettuare una nuova classificazione o definizione: il concordato preventivo rientra oggi ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2, lett. m-bis) tra gli «strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza» ovvero «le misure, gli accordi e le procedure volti al risanamento dell’impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi». Al di là del mutato lessico si coglie a livello sistematico la collocazione del concordato tra gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza ovvero quelli che privilegiano la continuità aziendale a scapito della liquidazione che diviene sempre più recessiva e condizionata all’insuccesso di altri strumenti che tutelano la continuità aziendale. Molteplici sono le novità introdotte dal nuovo CCII: in primo luogo l’espresso favor per il concordato con continuità aziendale anziché quello liquidatorio; l’effetto non più automatico delle misure protettive passandosi dalla automatic stay ad un sistema basato sulla domanda del debitore che vede procedimentalizzare da parte del tribunale la concessione e revoca delle misure protettive. La previsione del classamento obbligatorio dei creditori (e dell’unanimità delle classi) nel concordato con continuità aziendale con previsione di un ruolo importante dei soci ai fini della ristrutturazione aziendale.
Ricciardiello Edgardo (2022). I lineamenti del nuovo concordato preventivo. IL DIRITTO FALLIMENTARE E DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI, 6/2022, 1-31.
I lineamenti del nuovo concordato preventivo
Ricciardiello Edgardo
2022
Abstract
Il travagliato percorso di riforma della legge fallimentare ha visto finalmente il proprio epilogo attraverso il varo del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza lo scorso 15 luglio 2022. Sul piano definitorio, occorre effettuare una nuova classificazione o definizione: il concordato preventivo rientra oggi ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2, lett. m-bis) tra gli «strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza» ovvero «le misure, gli accordi e le procedure volti al risanamento dell’impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi». Al di là del mutato lessico si coglie a livello sistematico la collocazione del concordato tra gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza ovvero quelli che privilegiano la continuità aziendale a scapito della liquidazione che diviene sempre più recessiva e condizionata all’insuccesso di altri strumenti che tutelano la continuità aziendale. Molteplici sono le novità introdotte dal nuovo CCII: in primo luogo l’espresso favor per il concordato con continuità aziendale anziché quello liquidatorio; l’effetto non più automatico delle misure protettive passandosi dalla automatic stay ad un sistema basato sulla domanda del debitore che vede procedimentalizzare da parte del tribunale la concessione e revoca delle misure protettive. La previsione del classamento obbligatorio dei creditori (e dell’unanimità delle classi) nel concordato con continuità aziendale con previsione di un ruolo importante dei soci ai fini della ristrutturazione aziendale.File | Dimensione | Formato | |
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