Nelle materie indicate all’art. 1 del D.Lgs. n. 5 del 2003 vi sono tre differenti vie per risolvere la controversia insorta mediante il ricorso alla conciliazione. La prima è costituita dall’introduzione all’interno dei contratti e degli atti costitutivi e statuti di una clausola che preveda appunto il ricorso alla conciliazione in caso di lite. Ciò costituisce senza dubbio una interessante novità, soprattutto in ambito finanziario e societario, infatti i contratti e gli statuti assai raramente hanno fatto riferimento alla conciliazione come strumento per la risoluzione delle controversie, privilegiando il ricorso all’arbitrato ovvero, in assenza di una clausola compromissoria, il ricorso al tribunale. La seconda e la terza possibilità concesse alle parti per accedere alla conciliazione sono date dalla domanda di conciliazione presentata da una sola parte, ovvero dalla domanda congiunta. In entrambe le ipotesi, la domanda dovrà essere depositata presso un organismo di conciliazione, pubblico o privato, iscritto presso l’apposito registro tenuto dal Ministero della giustizia
Soldati N. (2010). La domanda di conciliazione nelle controversie societarie e finanziarie. VENTIQUATTRORE AVVOCATO, 3, 62-70.
La domanda di conciliazione nelle controversie societarie e finanziarie
SOLDATI, NICOLA
2010
Abstract
Nelle materie indicate all’art. 1 del D.Lgs. n. 5 del 2003 vi sono tre differenti vie per risolvere la controversia insorta mediante il ricorso alla conciliazione. La prima è costituita dall’introduzione all’interno dei contratti e degli atti costitutivi e statuti di una clausola che preveda appunto il ricorso alla conciliazione in caso di lite. Ciò costituisce senza dubbio una interessante novità, soprattutto in ambito finanziario e societario, infatti i contratti e gli statuti assai raramente hanno fatto riferimento alla conciliazione come strumento per la risoluzione delle controversie, privilegiando il ricorso all’arbitrato ovvero, in assenza di una clausola compromissoria, il ricorso al tribunale. La seconda e la terza possibilità concesse alle parti per accedere alla conciliazione sono date dalla domanda di conciliazione presentata da una sola parte, ovvero dalla domanda congiunta. In entrambe le ipotesi, la domanda dovrà essere depositata presso un organismo di conciliazione, pubblico o privato, iscritto presso l’apposito registro tenuto dal Ministero della giustiziaI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.