L’Agenzia delle Entrate, con la bozza di circolare pubblicata ad agosto 2021, ha annunciato un importante mutamento interpretativo per quanto attiene la fiscalità dei trust, nelle imposte sui trasferimenti, accogliendo la tesi della tassazione “in uscita”, così come definita dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Il nuovo paradigma teorico si fonda sull’apprezzamento del trust (e dei “vincoli di destinazione”) quale fattispecie “a formazione progressiva”; la fattispecie, infatti, non risulta completa al momento della segregazione patrimoniale, essendo destinata ad evolvere e mutare nello sviluppo della vicenda negoziale, fino a perfezionarsi con l’attribuzione definitiva al beneficiari. Ciò determina rilevanti conseguenze dal punto di vista dell’an, del quantum e del quando dell’imposizione. Se alcuni di questi aspetti sono correttamente individuati nella bozza di circolare, altri risultano invece ignorati. In particolare, l’Agenzia non chiarisce quale sia la dimensione formale della attribuzione rilevante ai fini della tassazione. L’applicazione dei principi del tributo donativo deve però condurre ad affermare l’imposizione solo qualora l’attribuzione risulti da un atto soggetto ad obbligo di registrazione, quindi escludendola nell’ipotesi di attribuzione c.d. informale, per la quale la tassazione sarà solo eventuale e successiva secondo le regole dell’art. 56-bis, TUSD. Non appare invece condivisibile la scelta interpretativa dell’Agenzia, compiuta nella bozza di circolare, di estendere l’ambito soggettivo della titolarità effettiva, ai fini degli obblighi di monitoraggio fiscale, a tutti i beneficiari “individuati o facilmente individuabili” di trust opachi non residenti. Infatti, in base al dato normativo vigente, può essere riconosciuto come titolare effettivo solo il beneficiario che vanta posizioni giuridiche vested, ossia colui che ha il diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione del reddito o del patrimonio.
Titolo: | L'Agenzia delle entrate di fronte al trust | |
Autore/i: | TASSANI THOMAS | |
Autore/i Unibo: | ||
Anno: | 2022 | |
Rivista: | ||
Abstract: | L’Agenzia delle Entrate, con la bozza di circolare pubblicata ad agosto 2021, ha annunciato un importante mutamento interpretativo per quanto attiene la fiscalità dei trust, nelle imposte sui trasferimenti, accogliendo la tesi della tassazione “in uscita”, così come definita dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Il nuovo paradigma teorico si fonda sull’apprezzamento del trust (e dei “vincoli di destinazione”) quale fattispecie “a formazione progressiva”; la fattispecie, infatti, non risulta completa al momento della segregazione patrimoniale, essendo destinata ad evolvere e mutare nello sviluppo della vicenda negoziale, fino a perfezionarsi con l’attribuzione definitiva al beneficiari. Ciò determina rilevanti conseguenze dal punto di vista dell’an, del quantum e del quando dell’imposizione. Se alcuni di questi aspetti sono correttamente individuati nella bozza di circolare, altri risultano invece ignorati. In particolare, l’Agenzia non chiarisce quale sia la dimensione formale della attribuzione rilevante ai fini della tassazione. L’applicazione dei principi del tributo donativo deve però condurre ad affermare l’imposizione solo qualora l’attribuzione risulti da un atto soggetto ad obbligo di registrazione, quindi escludendola nell’ipotesi di attribuzione c.d. informale, per la quale la tassazione sarà solo eventuale e successiva secondo le regole dell’art. 56-bis, TUSD. Non appare invece condivisibile la scelta interpretativa dell’Agenzia, compiuta nella bozza di circolare, di estendere l’ambito soggettivo della titolarità effettiva, ai fini degli obblighi di monitoraggio fiscale, a tutti i beneficiari “individuati o facilmente individuabili” di trust opachi non residenti. Infatti, in base al dato normativo vigente, può essere riconosciuto come titolare effettivo solo il beneficiario che vanta posizioni giuridiche vested, ossia colui che ha il diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione del reddito o del patrimonio. | |
Data stato definitivo: | 2022-04-21T16:26:43Z | |
Appare nelle tipologie: | 1.01 Articolo in rivista |