La distinzione tra farmers e paesants, a livello internazionale, si attua per differenziare quei produttori agricoli che lavorano in un contesto di filiera lunga organizzata inserendosi spesso in processi produttivi di tipo intensivo, da quegli agricoltori che, invece, operano in contesti rurali praticando un’agricoltura su piccola scala ai fini dell’autoconsumo o per il mercato. La rivendicazione da parte dei paesants del diritto di organizzare il proprio lavoro e del fattore terra sono alcune delle principali ragioni alla base delle iniziative poste in essere dai movimenti a difesa di questi produttori agricoli che hanno contribuito a portare all’attenzione internazionale i temi, le problematiche e le criticità connesse alla loro tutela. In particolare, il diritto degli agricoltori di conservare, utilizzare, scambiare e vendere sementi o materiale di moltiplicazione anche se sancito dall’art. 9 del International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, talvolta, può risultare indebolito da disposizioni nazionali emanate su altre basi giuridiche. Dopo aver circoscritto il profilo soggettivo del presente contributo e delineato gli aspetti normativi salienti del Trattato internazionale, ci si sofferma sulla portata giuridicamente vincolante dell’art.9 nel contesto europeo e italiano. Si individuano i punti di forza e di debolezza della disposizione suggerendo un’interpretazione basata sulla stretta connessione tra i diritti degli agricoltori e il diritto al cibo quale chiave di lettura ulteriore per sancirne l’inviolabilità.
Gioia, M. (2022). I diritti degli agricoltori e il carattere vincolante dell’articolo 9 ITPGRFA nell’ordinamento giuridico italiano. REVISTA IBEROAMERICANA DE DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL, 15, 1-7.
I diritti degli agricoltori e il carattere vincolante dell’articolo 9 ITPGRFA nell’ordinamento giuridico italiano
Marianita Gioia
2022
Abstract
La distinzione tra farmers e paesants, a livello internazionale, si attua per differenziare quei produttori agricoli che lavorano in un contesto di filiera lunga organizzata inserendosi spesso in processi produttivi di tipo intensivo, da quegli agricoltori che, invece, operano in contesti rurali praticando un’agricoltura su piccola scala ai fini dell’autoconsumo o per il mercato. La rivendicazione da parte dei paesants del diritto di organizzare il proprio lavoro e del fattore terra sono alcune delle principali ragioni alla base delle iniziative poste in essere dai movimenti a difesa di questi produttori agricoli che hanno contribuito a portare all’attenzione internazionale i temi, le problematiche e le criticità connesse alla loro tutela. In particolare, il diritto degli agricoltori di conservare, utilizzare, scambiare e vendere sementi o materiale di moltiplicazione anche se sancito dall’art. 9 del International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, talvolta, può risultare indebolito da disposizioni nazionali emanate su altre basi giuridiche. Dopo aver circoscritto il profilo soggettivo del presente contributo e delineato gli aspetti normativi salienti del Trattato internazionale, ci si sofferma sulla portata giuridicamente vincolante dell’art.9 nel contesto europeo e italiano. Si individuano i punti di forza e di debolezza della disposizione suggerendo un’interpretazione basata sulla stretta connessione tra i diritti degli agricoltori e il diritto al cibo quale chiave di lettura ulteriore per sancirne l’inviolabilità.File | Dimensione | Formato | |
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