La voce è inserita all’interno di un’area tematica primaria su cui si sviluppa il Glossario, quale il ‘Metodo comparatistico’. È incentrata sulla particolare rilevanza del problema traduttivo nell’ambito del diritto comparato. Vi si illustrano le molteplici difficoltà insite nella traduzione giuridica, riconducibili a vari fattori, dalle problematiche di natura più strettamente linguistica e comunicativa ad altre con implicazioni di ordine culturale, comparativo e giuridico, tanto da poter definire la traduzione giuridica come un trasferimento interlinguistico e legale. In un’ottica traduttiva, si analizza come il passaggio da una lingua-cultura a un’altra di un linguaggio specialistico generalmente considerato impervio, come quello del diritto, si presenti complesso, non solo per la sua indeterminatezza, legata al contesto storico-culturale che lo ha prodotto, ma anche per il suo carattere intricato a livello lessico-grammaticale e per la ricorrenza di particolari modalità testuali e discorsive, differenti in ciascuna lingua. Si mette in luce come, oltre alle difficoltà considerate tradizionalmente tipiche della traduzione giuridica quali le questioni terminologiche, sia essenziale considerare altri aspetti, per esempio semiotici, pragmatici ed ermeneutici. In una prospettiva comparatistica, ci si sofferma poi in particolare su quella che viene vista come una delle maggiori sfide richieste al traduttore giuridico, costituita dall’incommensurabilità dei sistemi appartenenti a paesi diversi, che presentano una concettualizzazione difforme dei rispettivi ordinamenti, riflesso di una determinata storia e di una cultura specifica di cui ciascun linguaggio giuridico è il prodotto. Si osserva come tale mancanza di corrispondenza a livello di categorie concettuali sia stata spesso invocata per sostenere la tesi dell’intraducibilità, tuttavia si afferma la necessità di superare tale concetto in sé astratto e poco utile in questo campo, anche in seguito all’intensificarsi dell’integrazione mondiale e dell’interscambio fra popoli e governi, con il ruolo sempre più determinante assunto dalla traduzione giuridica. Dopo avere illustrato le principali strategie traduttive perseguite nel mondo occidentale - a partire dall’era cristiana e in particolare da Giustiniano - orientate verso la letteralità, si giunge a considerare il cambiamento di prospettiva in ambito traduttivo verificatosi in seguito alle mutate condizioni politiche alla fine dell’Ottocento e nel Novecento, con le necessità da parte di stati multietnici e bilingui di una legislazione multilingue con la medesima autenticità e validità giuridica, in cui le istanze del ricevente sono divenute imprescindibili. Si evidenzia poi come tale orientamento verso il destinatario si sia rafforzato dagli anni Ottanta del XX secolo, grazie alla diffusione di approcci traduttologici funzionalisti sviluppatisi in Germania, secondo cui è la funzione del testo giuridico (informativa, normativa o performativa) a determinare il metodo traduttivo. Si osserva dunque come si sia fatta strada l’esigenza, almeno per la traduzione di alcune tipologie testuali nell’ambito del diritto, di una cosiddetta ‘equivalenza giuridica’, criterio che ammette un certo grado di adattamento del testo di partenza, se funzionale allo scopo ('skopos') per cui quello tradotto sarà utilizzato all’interno della cultura di arrivo, pur tenendo sempre conto di un’adeguata ‘concordanza interlinguistica’.

Traduzione giuridica / M. Manfredi. - STAMPA. - (2009), pp. 267-268.

Traduzione giuridica

MANFREDI, MARINA
2009

Abstract

La voce è inserita all’interno di un’area tematica primaria su cui si sviluppa il Glossario, quale il ‘Metodo comparatistico’. È incentrata sulla particolare rilevanza del problema traduttivo nell’ambito del diritto comparato. Vi si illustrano le molteplici difficoltà insite nella traduzione giuridica, riconducibili a vari fattori, dalle problematiche di natura più strettamente linguistica e comunicativa ad altre con implicazioni di ordine culturale, comparativo e giuridico, tanto da poter definire la traduzione giuridica come un trasferimento interlinguistico e legale. In un’ottica traduttiva, si analizza come il passaggio da una lingua-cultura a un’altra di un linguaggio specialistico generalmente considerato impervio, come quello del diritto, si presenti complesso, non solo per la sua indeterminatezza, legata al contesto storico-culturale che lo ha prodotto, ma anche per il suo carattere intricato a livello lessico-grammaticale e per la ricorrenza di particolari modalità testuali e discorsive, differenti in ciascuna lingua. Si mette in luce come, oltre alle difficoltà considerate tradizionalmente tipiche della traduzione giuridica quali le questioni terminologiche, sia essenziale considerare altri aspetti, per esempio semiotici, pragmatici ed ermeneutici. In una prospettiva comparatistica, ci si sofferma poi in particolare su quella che viene vista come una delle maggiori sfide richieste al traduttore giuridico, costituita dall’incommensurabilità dei sistemi appartenenti a paesi diversi, che presentano una concettualizzazione difforme dei rispettivi ordinamenti, riflesso di una determinata storia e di una cultura specifica di cui ciascun linguaggio giuridico è il prodotto. Si osserva come tale mancanza di corrispondenza a livello di categorie concettuali sia stata spesso invocata per sostenere la tesi dell’intraducibilità, tuttavia si afferma la necessità di superare tale concetto in sé astratto e poco utile in questo campo, anche in seguito all’intensificarsi dell’integrazione mondiale e dell’interscambio fra popoli e governi, con il ruolo sempre più determinante assunto dalla traduzione giuridica. Dopo avere illustrato le principali strategie traduttive perseguite nel mondo occidentale - a partire dall’era cristiana e in particolare da Giustiniano - orientate verso la letteralità, si giunge a considerare il cambiamento di prospettiva in ambito traduttivo verificatosi in seguito alle mutate condizioni politiche alla fine dell’Ottocento e nel Novecento, con le necessità da parte di stati multietnici e bilingui di una legislazione multilingue con la medesima autenticità e validità giuridica, in cui le istanze del ricevente sono divenute imprescindibili. Si evidenzia poi come tale orientamento verso il destinatario si sia rafforzato dagli anni Ottanta del XX secolo, grazie alla diffusione di approcci traduttologici funzionalisti sviluppatisi in Germania, secondo cui è la funzione del testo giuridico (informativa, normativa o performativa) a determinare il metodo traduttivo. Si osserva dunque come si sia fatta strada l’esigenza, almeno per la traduzione di alcune tipologie testuali nell’ambito del diritto, di una cosiddetta ‘equivalenza giuridica’, criterio che ammette un certo grado di adattamento del testo di partenza, se funzionale allo scopo ('skopos') per cui quello tradotto sarà utilizzato all’interno della cultura di arrivo, pur tenendo sempre conto di un’adeguata ‘concordanza interlinguistica’.
2009
Glossario di Diritto pubblico comparato
267
268
Traduzione giuridica / M. Manfredi. - STAMPA. - (2009), pp. 267-268.
M. Manfredi
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