L’ordinanza della Cassazione n. 1282/2021 sembra far seguito più ad un sospetto di evasione fiscale che ad un rigoroso ragionamento giuridico sulla ripartizione dell’onere probatorio e rischia di aprire il campo a prassi incontrollate degli Uffici accertatori, che tuttavia ne traggono un beneficio transeunte, perché pronuncecomequesta, a lungo andare,minanola credibilitàanchedell’azione amministrativa. L’antieconomicità può assumere rilievo ai fini impositivi solo se sintomatica di un comportamento irragionevole e quando derivi da scelte deliberatamente volute dall’imprenditore. Conseguentemente non può mai ritenersi bastevole la semplice contestazione nominalistica di siffatta condizione, quasi fosse un anatema, occorrendo necessariamente un idoneo apparato argomentativo e motivazionale, all’esito di un’istruttoria convinta e convincente.
tundo (2021). Le insidie dell'antieconomicità 'stand alone', ovvero: 'basta la parola!”. GT, 4, 321-326.
Le insidie dell'antieconomicità 'stand alone', ovvero: 'basta la parola!”
tundo
2021
Abstract
L’ordinanza della Cassazione n. 1282/2021 sembra far seguito più ad un sospetto di evasione fiscale che ad un rigoroso ragionamento giuridico sulla ripartizione dell’onere probatorio e rischia di aprire il campo a prassi incontrollate degli Uffici accertatori, che tuttavia ne traggono un beneficio transeunte, perché pronuncecomequesta, a lungo andare,minanola credibilitàanchedell’azione amministrativa. L’antieconomicità può assumere rilievo ai fini impositivi solo se sintomatica di un comportamento irragionevole e quando derivi da scelte deliberatamente volute dall’imprenditore. Conseguentemente non può mai ritenersi bastevole la semplice contestazione nominalistica di siffatta condizione, quasi fosse un anatema, occorrendo necessariamente un idoneo apparato argomentativo e motivazionale, all’esito di un’istruttoria convinta e convincente.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.