Con una pronuncia tanto attesa quanto innovativa, la Corte costituzionale apre una breccia nel muro che per lungo tempo ha separato il diritto penale sostanziale e le norme dell’esecuzione penale con riguardo all’operatività del principio di irretroattività sancito dall’art. 25/2 Cost.. Seguendo un’argomentazione che oscilla tra la salvaguardia delle esigenze di “prevedibilità” della pena e l'affermazione delle ragioni dello Stato di diritto, infatti, a tale garanzia vengono subordinate le modifiche sfavorevoli degli istituti che determinano una trasformazione della natura (intra o extramuraria) della pena e che, quindi, incidono in maniera diretta e concreta sulla libertà personale del condannato. Di conseguenza, viene dichiarata costituzionalmente illegittima l’efficacia retroattiva dell’estensione dei limiti di accesso a varie misure alternative stabiliti dall’art. 4-bis ord. pen. (compreso l’effetto indiretto rappresentato dal divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione previsto dall’art. 656, comma 9, c.p.p.) con riguardo ai condannati per reati contro la pubblica amministrazione commessi prima dell’entrata in vigore della legge n. 3/2019. D’altra parte, rimane tuttora aperta, ma presto la Corte costituzionale potrebbe essere chiamata a riaffrontarla, la questione della legittimità tout court della dilatazione del catalogo dei reati “ostativi” al cospetto del principio di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena.

Irretroattività e libertà personale: l'art. 25, secondo comma, Cost., rompe gli argini dell'esecuzione penale

Vittorio Manes;
2020

Abstract

Con una pronuncia tanto attesa quanto innovativa, la Corte costituzionale apre una breccia nel muro che per lungo tempo ha separato il diritto penale sostanziale e le norme dell’esecuzione penale con riguardo all’operatività del principio di irretroattività sancito dall’art. 25/2 Cost.. Seguendo un’argomentazione che oscilla tra la salvaguardia delle esigenze di “prevedibilità” della pena e l'affermazione delle ragioni dello Stato di diritto, infatti, a tale garanzia vengono subordinate le modifiche sfavorevoli degli istituti che determinano una trasformazione della natura (intra o extramuraria) della pena e che, quindi, incidono in maniera diretta e concreta sulla libertà personale del condannato. Di conseguenza, viene dichiarata costituzionalmente illegittima l’efficacia retroattiva dell’estensione dei limiti di accesso a varie misure alternative stabiliti dall’art. 4-bis ord. pen. (compreso l’effetto indiretto rappresentato dal divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione previsto dall’art. 656, comma 9, c.p.p.) con riguardo ai condannati per reati contro la pubblica amministrazione commessi prima dell’entrata in vigore della legge n. 3/2019. D’altra parte, rimane tuttora aperta, ma presto la Corte costituzionale potrebbe essere chiamata a riaffrontarla, la questione della legittimità tout court della dilatazione del catalogo dei reati “ostativi” al cospetto del principio di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena.
2020
Vittorio Manes; Francesco Mazzacuva
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