La recente evoluzione normativa in materia di sicurezza dei cantieri ha visto l’introduzione di nuovi elementi per la definizione del rapporto tra Committenza e Impresa appaltatrice. Infatti la modificazione dei contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento (DPR 222/03) definisce, in realtà, alcuni elementi del tutto innovativi riferiti tradizionale rapporto tra Committente e Impresa Appaltatrice. Infatti l’ingerenza del Committente nell’attività organizzativa dell’appaltatore assume nello specifico settore della sicurezza in cantiere nuovi significati in termini di competenze e responsabilità della programmazione dei lavori. Questo deriva dall’idea che la prevenzione non deve più essere considerata come un fatto marginale e contingente, ma diventa una questione di programmazione dei lavori, di pianificazione economica e di profondo coinvolgimento e responsabilizzazione di tutti coloro che entrano a qualsiasi titolo nel processo edilizio. L’attuazione del desiderato livello di sicurezza sul lavoro ha come requisito fondamentale, la corretta pianificazione, programmazione e organizzazione del progetto e della costruzione. Ma programmare i lavori significa definire compiutamente anche le tecnologie, le procedure operative, le risorse e la produttività ad esse correlate. Tutti aspetti tradizionalmente considerati di competenza dell’impresa, in cui l’ingerenza della committenza non sarà scevra di elementi di criticità.
Bragadin M., Comani C. (2006). Sicurezza nei Cantieri: evoluzione normativa.
Sicurezza nei Cantieri: evoluzione normativa
BRAGADIN, MARCO ALVISE;COMANI, CLAUDIO
2006
Abstract
La recente evoluzione normativa in materia di sicurezza dei cantieri ha visto l’introduzione di nuovi elementi per la definizione del rapporto tra Committenza e Impresa appaltatrice. Infatti la modificazione dei contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento (DPR 222/03) definisce, in realtà, alcuni elementi del tutto innovativi riferiti tradizionale rapporto tra Committente e Impresa Appaltatrice. Infatti l’ingerenza del Committente nell’attività organizzativa dell’appaltatore assume nello specifico settore della sicurezza in cantiere nuovi significati in termini di competenze e responsabilità della programmazione dei lavori. Questo deriva dall’idea che la prevenzione non deve più essere considerata come un fatto marginale e contingente, ma diventa una questione di programmazione dei lavori, di pianificazione economica e di profondo coinvolgimento e responsabilizzazione di tutti coloro che entrano a qualsiasi titolo nel processo edilizio. L’attuazione del desiderato livello di sicurezza sul lavoro ha come requisito fondamentale, la corretta pianificazione, programmazione e organizzazione del progetto e della costruzione. Ma programmare i lavori significa definire compiutamente anche le tecnologie, le procedure operative, le risorse e la produttività ad esse correlate. Tutti aspetti tradizionalmente considerati di competenza dell’impresa, in cui l’ingerenza della committenza non sarà scevra di elementi di criticità.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


