Il saggio ricostruisce la disciplina del fallimento a Bologna tra XIV e XVI secolo in un intreccio di fonti, che vede da un lato gli statuti mercanteschi (quelli del 1400 e del 1436 trattano della materia fallimentare in una sola rubrica) e dall'altro, le provvisioni comunali (manoscritte quelle del 1394, 1398 e 1436). Solo a partire dalla redazione del 1509 l'istituto venne disciplinato esclusivamente all'interno degli statuti dell'Universitas mercatorum, campsorum et artificum. Individuati gli organi preposti al fallimento, se ne delineano i presupposti, gli effetti rispetto ai terzi, la fase della cognizione, le eventuali impugnazioni, la fase di costituzione della massa fallimentare, fino all'esito giudiziale o negoziale del procedimento, cui segue l'esecuzione personale o reale, la fase liquidatoria e le conseguenze del fallimento.
A. Legnani Annichini (2009). IL FALLIMENTO A BOLOGNA: UNA GIURISDIZIONE CONTESA TRA COMUNE E MERCANZIA. RIVISTA DI STORIA DEL DIRITTO ITALIANO, LXXXII, 1-107.
IL FALLIMENTO A BOLOGNA: UNA GIURISDIZIONE CONTESA TRA COMUNE E MERCANZIA
LEGNANI ANNICHINI, ALESSIA
2009
Abstract
Il saggio ricostruisce la disciplina del fallimento a Bologna tra XIV e XVI secolo in un intreccio di fonti, che vede da un lato gli statuti mercanteschi (quelli del 1400 e del 1436 trattano della materia fallimentare in una sola rubrica) e dall'altro, le provvisioni comunali (manoscritte quelle del 1394, 1398 e 1436). Solo a partire dalla redazione del 1509 l'istituto venne disciplinato esclusivamente all'interno degli statuti dell'Universitas mercatorum, campsorum et artificum. Individuati gli organi preposti al fallimento, se ne delineano i presupposti, gli effetti rispetto ai terzi, la fase della cognizione, le eventuali impugnazioni, la fase di costituzione della massa fallimentare, fino all'esito giudiziale o negoziale del procedimento, cui segue l'esecuzione personale o reale, la fase liquidatoria e le conseguenze del fallimento.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.