In tema di contratto di trasporto, la legittimazione a domandare il risarcimento del danno per inesatto adempimento nei confronti del vettore spetta, alternativamente, al destinatario od al mittente, a seconda che i danni abbiano esplicato i loro effetti nella sfera patrimoniale dell’uno e dell’altro. La perdita parziale del carico non può implicare automaticamente una sorta di impropria scissione della titolarità (fondata su di una separata considerazione, che sarebbe evidentemente artificiosa per il carattere unitario della spedizione o del trasporto, della parte del carico non giunta a destinazione e di quella invece felicemente quivi pervenuta, sicché il danno si produrrebbe in capo al mittente per la parte non pervenuta ed in capo al destinatario per la parte pervenuta), rimanendo nel suo complesso titolare del diritto al risarcimento il mittente o il destinatario, nel caso abbia chiesto o conseguito la consegna della merce, o anche soltanto di quella restante o attesa.

Massimiliano Musi (2021). Osservazioni a pronuncia: Corte di Cassazione, Sezione III, 22 aprile 2021, n. 10780. IL DIRITTO MARITTIMO, CXXIII(IV), 844-845.

Osservazioni a pronuncia: Corte di Cassazione, Sezione III, 22 aprile 2021, n. 10780

Massimiliano Musi
2021

Abstract

In tema di contratto di trasporto, la legittimazione a domandare il risarcimento del danno per inesatto adempimento nei confronti del vettore spetta, alternativamente, al destinatario od al mittente, a seconda che i danni abbiano esplicato i loro effetti nella sfera patrimoniale dell’uno e dell’altro. La perdita parziale del carico non può implicare automaticamente una sorta di impropria scissione della titolarità (fondata su di una separata considerazione, che sarebbe evidentemente artificiosa per il carattere unitario della spedizione o del trasporto, della parte del carico non giunta a destinazione e di quella invece felicemente quivi pervenuta, sicché il danno si produrrebbe in capo al mittente per la parte non pervenuta ed in capo al destinatario per la parte pervenuta), rimanendo nel suo complesso titolare del diritto al risarcimento il mittente o il destinatario, nel caso abbia chiesto o conseguito la consegna della merce, o anche soltanto di quella restante o attesa.
2021
Massimiliano Musi (2021). Osservazioni a pronuncia: Corte di Cassazione, Sezione III, 22 aprile 2021, n. 10780. IL DIRITTO MARITTIMO, CXXIII(IV), 844-845.
Massimiliano Musi
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