Il servizio di navettamento di passeggeri dal porto al centro urbano rientra nella definizione di trasporto pubblico locale di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 422/1997 ed in quella di servizio di linea comunale di cui all’art. 3 della Legge regionale Lazio n. 30/1998. La relativa competenza spetta quindi al Comune e non all’Autorità di Sistema Portuale.
Massimiliano Musi (2021). Osservazioni a pronuncia: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, 15 luglio 2019. IL DIRITTO MARITTIMO, CXXIII(III), 627-628.
Osservazioni a pronuncia: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, 15 luglio 2019
Massimiliano Musi
2021
Abstract
Il servizio di navettamento di passeggeri dal porto al centro urbano rientra nella definizione di trasporto pubblico locale di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 422/1997 ed in quella di servizio di linea comunale di cui all’art. 3 della Legge regionale Lazio n. 30/1998. La relativa competenza spetta quindi al Comune e non all’Autorità di Sistema Portuale.File in questo prodotto:
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