Anche in relazione a disservizi e ritardi nel trasporto ferroviario vale la regola per la quale non sono meritevoli di tutela risarcitoria, sotto forma di danno non patrimoniale, i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed ogni altro tipo di insoddisfazione concernenti gli aspetti più disparati della vita quotidiana; nel contesto sociale ogni persona deve, infatti, accettare, in virtù del dovere di convivenza, un grado minimi di tolleranza.
Massimiliano Musi (2021). Osservazioni a pronuncia: Corte di Cassazione, Sez. III, 8 febbraio 2019, n. 3720. IL DIRITTO MARITTIMO, CXXIII(III), 554-555.
Osservazioni a pronuncia: Corte di Cassazione, Sez. III, 8 febbraio 2019, n. 3720
Massimiliano Musi
2021
Abstract
Anche in relazione a disservizi e ritardi nel trasporto ferroviario vale la regola per la quale non sono meritevoli di tutela risarcitoria, sotto forma di danno non patrimoniale, i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed ogni altro tipo di insoddisfazione concernenti gli aspetti più disparati della vita quotidiana; nel contesto sociale ogni persona deve, infatti, accettare, in virtù del dovere di convivenza, un grado minimi di tolleranza.File in questo prodotto:
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