Il contributo, nell’esaminare la figura ed il ruolo del medico di bordo, intende accertare se il vettore marittimo possa essere chiamato a rispondere dei danni dipesi da negligenza medica. Se, nel nostro ordinamento, le pretese risarcitorie del passeggero parrebbero trovare un concreto soddisfacimento sulla base delle norme racchiuse nel codice della navigazione, a differenti conclusioni deve pervenirsi ove la disamina abbia ad oggetto l’atteggiamento interpretativo (alquanto eterogeneo) assunto dalla giurisprudenza statunitense. In particolare, la maggior parte delle Corti americane, per oltre un secolo, si è dimostrata incline ad escludere la responsabilità vettoriale nelle ipotesi di “malpractice of ship’s doctor”. I giudici, in particolare, nell’applicare la c.d. “Barbetta Rule”, hanno evidenziato che il vettore, privo delle competenze mediche atte a valutare, influenzare e controllare, in modo significativo, le prestazioni sanitarie di bordo, è gravato dal mero obbligo di dotare la nave di un professionista “competent and duly qualified”. L’indagine è poi estesa alla disamina del più recente case law Franza v. Royal Caribbean, ove si è accolta una soluzione interpretativa assai divergente e favorevole a riconoscere la responsabilità del vettore marittimo per negligenza medica, e ciò in virtù di un rapporto di preposizione atto a conferire all’impresa di trasporto il potere di esercitare, in via esclusiva e totale, un’attività di controllo e vigilanza sull’équipe sanitaria di bordo. Il regime di responsabilità del vettore è, altresì, esaminato con riferimento alle ipotesi di dotazione inadeguata delle attrezzature mediche rinvenibili a bordo del mezzo nautico. Ill contributo, infine, si propone di considerare i riflessi del servizio sanitario sui poteri di disciplina del comandante della nave, nonché gli obblighi posti a carico dei membri dell’equipaggio in caso di insussistenza di apposito personale medico.
Romagnoli Alessandra (2021). Il servizio di assistenza medica a bordo della nave: profili di responsabilità del vettore. IL DIRITTO MARITTIMO, CXXIII - Terza serie(III), 516-545.
Il servizio di assistenza medica a bordo della nave: profili di responsabilità del vettore
Romagnoli Alessandra
Primo
2021
Abstract
Il contributo, nell’esaminare la figura ed il ruolo del medico di bordo, intende accertare se il vettore marittimo possa essere chiamato a rispondere dei danni dipesi da negligenza medica. Se, nel nostro ordinamento, le pretese risarcitorie del passeggero parrebbero trovare un concreto soddisfacimento sulla base delle norme racchiuse nel codice della navigazione, a differenti conclusioni deve pervenirsi ove la disamina abbia ad oggetto l’atteggiamento interpretativo (alquanto eterogeneo) assunto dalla giurisprudenza statunitense. In particolare, la maggior parte delle Corti americane, per oltre un secolo, si è dimostrata incline ad escludere la responsabilità vettoriale nelle ipotesi di “malpractice of ship’s doctor”. I giudici, in particolare, nell’applicare la c.d. “Barbetta Rule”, hanno evidenziato che il vettore, privo delle competenze mediche atte a valutare, influenzare e controllare, in modo significativo, le prestazioni sanitarie di bordo, è gravato dal mero obbligo di dotare la nave di un professionista “competent and duly qualified”. L’indagine è poi estesa alla disamina del più recente case law Franza v. Royal Caribbean, ove si è accolta una soluzione interpretativa assai divergente e favorevole a riconoscere la responsabilità del vettore marittimo per negligenza medica, e ciò in virtù di un rapporto di preposizione atto a conferire all’impresa di trasporto il potere di esercitare, in via esclusiva e totale, un’attività di controllo e vigilanza sull’équipe sanitaria di bordo. Il regime di responsabilità del vettore è, altresì, esaminato con riferimento alle ipotesi di dotazione inadeguata delle attrezzature mediche rinvenibili a bordo del mezzo nautico. Ill contributo, infine, si propone di considerare i riflessi del servizio sanitario sui poteri di disciplina del comandante della nave, nonché gli obblighi posti a carico dei membri dell’equipaggio in caso di insussistenza di apposito personale medico.File | Dimensione | Formato | |
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