Il recesso del Regno unito dall’Unione europea ha sollevato numerose questioni di diritto costituzionale dell’UE. Il fondamento giuridico dell’Accordo di recesso, in particolare, è stato ampiamente dibattuto in dottrina. Minore attenzione sembra essere stata dedicata al fondamento giuridico del successivo Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (Trade and Cooperation Agreement, TCA), che regola commercio e cooperazione in materia penale tra UE e Regno unito dopo la Brexit. La scelta di concludere il TCA come accordo EU-only fondato sull’art. 217 TFUE solleva due questioni, che sono oggetto del presente contributo. Da un lato, la delimitazione delle competenze dell’Unione: ci si può chiedere se l’Unione disponesse delle competenze necessarie a concludere il TCA e se, disponendone in astratto, potesse esercitarle in concreto. Dall’altro lato, il conflitto fra diverse basi giuridiche: utilizzando il solo art. 217 TFUE come base giuridica del TCA, il Consiglio potrebbe aver compromesso l’applicazione delle procedure previste dal diritto primario per quanto riguarda gli opt out di Irlanda e Danimarca.
Mauro Gatti (2021). La base giuridica dell’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra Unione europea e Regno unito (TCA). EUROJUS, 8(4), 96-109.
La base giuridica dell’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra Unione europea e Regno unito (TCA)
Mauro Gatti
2021
Abstract
Il recesso del Regno unito dall’Unione europea ha sollevato numerose questioni di diritto costituzionale dell’UE. Il fondamento giuridico dell’Accordo di recesso, in particolare, è stato ampiamente dibattuto in dottrina. Minore attenzione sembra essere stata dedicata al fondamento giuridico del successivo Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (Trade and Cooperation Agreement, TCA), che regola commercio e cooperazione in materia penale tra UE e Regno unito dopo la Brexit. La scelta di concludere il TCA come accordo EU-only fondato sull’art. 217 TFUE solleva due questioni, che sono oggetto del presente contributo. Da un lato, la delimitazione delle competenze dell’Unione: ci si può chiedere se l’Unione disponesse delle competenze necessarie a concludere il TCA e se, disponendone in astratto, potesse esercitarle in concreto. Dall’altro lato, il conflitto fra diverse basi giuridiche: utilizzando il solo art. 217 TFUE come base giuridica del TCA, il Consiglio potrebbe aver compromesso l’applicazione delle procedure previste dal diritto primario per quanto riguarda gli opt out di Irlanda e Danimarca.File | Dimensione | Formato | |
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