L’autore a) analizza il modo in cui prima il Tribunale e poi la Corte di giustizia, con riferimento ad una impugnazione da parte della Polonia di una decisione della Commissione relativa al settore energetico, si sono pronunciati sul rapporto tra il principio generale di solidarietà e quello di solidarietà energetica, b) evidenzia, al riguardo, le ragioni per cui la pronuncia della Corte, nonostante l’apparenza risultante da un breve punto di essa, debba intendersi nel senso che la decisione della Commissione era incompatibile con il principio di solidarietà energetica. Oltre a procedere a questi rilievi egli mette in evidenza che la Corte, nella sua pronuncia, a) ha concretamente condiviso l’opinione contenuta nelle conclusioni dall’avvocato generale, secondo cui gli effetti giuridici dei principi fondamentali o costituzionali dell’ordinamento dell’Unione sono destinati ad essere intesi “da chi deve interpretarli (in ultima istanza la Corte di giustizia)” e b) ha escluso che il principio di solidarietà energetica costituisca una applicazione del principio di leale cooperazione, ritenendo solo che il primo vada “letto congiuntamente” con il secondo.

Le regole comuni per il mercato interno del gas naturale ed il principio di solidarietà energetica

Pieralberto Mengozzi
Primo
2021

Abstract

L’autore a) analizza il modo in cui prima il Tribunale e poi la Corte di giustizia, con riferimento ad una impugnazione da parte della Polonia di una decisione della Commissione relativa al settore energetico, si sono pronunciati sul rapporto tra il principio generale di solidarietà e quello di solidarietà energetica, b) evidenzia, al riguardo, le ragioni per cui la pronuncia della Corte, nonostante l’apparenza risultante da un breve punto di essa, debba intendersi nel senso che la decisione della Commissione era incompatibile con il principio di solidarietà energetica. Oltre a procedere a questi rilievi egli mette in evidenza che la Corte, nella sua pronuncia, a) ha concretamente condiviso l’opinione contenuta nelle conclusioni dall’avvocato generale, secondo cui gli effetti giuridici dei principi fondamentali o costituzionali dell’ordinamento dell’Unione sono destinati ad essere intesi “da chi deve interpretarli (in ultima istanza la Corte di giustizia)” e b) ha escluso che il principio di solidarietà energetica costituisca una applicazione del principio di leale cooperazione, ritenendo solo che il primo vada “letto congiuntamente” con il secondo.
2021
Pieralberto Mengozzi
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