Ai fini dell’applicabilità dell’art. 2947, comma 3°, c.c. si è, dunque, superata la distinzione tra reati perseguibili a querela di parte e reati perseguibili d’ufficio, dato che il più lungo termine di prescrizione previsto per il reato si applicherà comunque all’azione civile, a condizione che il fatto di cui all’illecito civile sia astrattamente considerato dalla legge come reato, a prescindere sia dalla proposizione della querela di parte, sia dalla perseguibilità del reato, sia dalla effettiva instaurazione del procedimento penale, sia dalla effettiva punibilità del fatto dannoso previsto come reato, sia dalla imputabilità o meno del reo. Ai fini del dies a quo per la decorrenza della prescrizione si è, dunque, chiarito che si deve avere riguardo al ‘giorno in cui il fatto si è verificato’ (art. 2947, comma 1°, c.c.), ed in particolare al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto (o avrebbe dovuto avere, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche) sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato.
A. Riccio (2009). La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito considerato dalla legge come reato. LA RESPONSABILITÀ CIVILE, 5, 390-401.
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito considerato dalla legge come reato
RICCIO, ANGELO
2009
Abstract
Ai fini dell’applicabilità dell’art. 2947, comma 3°, c.c. si è, dunque, superata la distinzione tra reati perseguibili a querela di parte e reati perseguibili d’ufficio, dato che il più lungo termine di prescrizione previsto per il reato si applicherà comunque all’azione civile, a condizione che il fatto di cui all’illecito civile sia astrattamente considerato dalla legge come reato, a prescindere sia dalla proposizione della querela di parte, sia dalla perseguibilità del reato, sia dalla effettiva instaurazione del procedimento penale, sia dalla effettiva punibilità del fatto dannoso previsto come reato, sia dalla imputabilità o meno del reo. Ai fini del dies a quo per la decorrenza della prescrizione si è, dunque, chiarito che si deve avere riguardo al ‘giorno in cui il fatto si è verificato’ (art. 2947, comma 1°, c.c.), ed in particolare al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto (o avrebbe dovuto avere, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche) sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.