Allo stato non resta che l’alternativa tra la suddetta questione di legittimità costituzionale e l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., sia alla luce del diritto vivente recepito della Corte costituzionale l’11 luglio 2003, n. 233, sia e soprattutto alla luce del rango Costituzionale cui, come deciso dalle citate sentenze della Corte Costituzionale del 24 ottobre 2007, sono assurti i principi enunciati dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo .
A. Riccio (2009). Verso l'atipicità del danno non patrimoniale: il mancato rispetto dei vincoli derivanti dalla Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo solleva una nuova questione di costituzionalità dell'art. 2059 c.c.?. CONTRATTO E IMPRESA, 2, 277-284.
Verso l'atipicità del danno non patrimoniale: il mancato rispetto dei vincoli derivanti dalla Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo solleva una nuova questione di costituzionalità dell'art. 2059 c.c.?
RICCIO, ANGELO
2009
Abstract
Allo stato non resta che l’alternativa tra la suddetta questione di legittimità costituzionale e l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., sia alla luce del diritto vivente recepito della Corte costituzionale l’11 luglio 2003, n. 233, sia e soprattutto alla luce del rango Costituzionale cui, come deciso dalle citate sentenze della Corte Costituzionale del 24 ottobre 2007, sono assurti i principi enunciati dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo .I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.