I fondali di un fiume costituiscono suolo demaniale e pertanto le strutture su di esso stabilmente installate sono per ciò stesso assoggettabili al regime di cui agli artt. 3, 10 e 35 del testo unico sull’edilizia ed anche un natante rientra del concetto di “costruzione” allorquando modifichi, attraverso lo stabile ancoraggio ad un fondale, lo stato dei luoghi, in quanto funzionalmente asservito ad ambiente di lavoro per la pesca di molluschi, senza essere assistito dal carattere di assoluta precarietà dell’esigenza che preordinato è a soddisfare.

Osservazioni a pronuncia: Corte di Cassazione, Sez. III penale, 9 gennaio 2020, n. 380

Massimiliano Musi
2021

Abstract

I fondali di un fiume costituiscono suolo demaniale e pertanto le strutture su di esso stabilmente installate sono per ciò stesso assoggettabili al regime di cui agli artt. 3, 10 e 35 del testo unico sull’edilizia ed anche un natante rientra del concetto di “costruzione” allorquando modifichi, attraverso lo stabile ancoraggio ad un fondale, lo stato dei luoghi, in quanto funzionalmente asservito ad ambiente di lavoro per la pesca di molluschi, senza essere assistito dal carattere di assoluta precarietà dell’esigenza che preordinato è a soddisfare.
2021
Massimiliano Musi
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