A differenza del caso di locazione a scafo nudo e conseguente sospensione della registrazione (come previsto dagli artt. 145.1, 156 e 161 cod. nav.), la contemporanea registrazione nei registri di due Stati, in modo che la nave possa utilizzare, a seconda della convenienza, l’una o l’altra bandiera, comporta che la nave, ai sensi dell’art. 92.2 UNCLOS, debba considerarsi priva di nazionalità. Ne deriva, tra l’altro, che la nave non può considerarsi come battente la bandiera di uno Stato ai fini dell’attribuzione dell’origine preferenziale a prodotti ittici pescati da tale nave.
Massimiliano Musi (2020). Osservazioni a pronuncia: Corte di Cassazione, Sez. trib., 6 giugno 2019, n. 15338. IL DIRITTO MARITTIMO, CXXII(I), 145-146.
Osservazioni a pronuncia: Corte di Cassazione, Sez. trib., 6 giugno 2019, n. 15338
Massimiliano Musi
2020
Abstract
A differenza del caso di locazione a scafo nudo e conseguente sospensione della registrazione (come previsto dagli artt. 145.1, 156 e 161 cod. nav.), la contemporanea registrazione nei registri di due Stati, in modo che la nave possa utilizzare, a seconda della convenienza, l’una o l’altra bandiera, comporta che la nave, ai sensi dell’art. 92.2 UNCLOS, debba considerarsi priva di nazionalità. Ne deriva, tra l’altro, che la nave non può considerarsi come battente la bandiera di uno Stato ai fini dell’attribuzione dell’origine preferenziale a prodotti ittici pescati da tale nave.File | Dimensione | Formato | |
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